FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 372/AA del 22/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PROVENZANO GENTILE ASD UNIONE SPORTIVA MARANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 400 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PROVENZANO e Francesco GENTILE, e della società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PROVENZANO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Marano, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. GENTILE FRANCESCO di svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023, a far tempo dal 17 novembre 2022, l’attività di allenatore della società A.S.D. Unione Sportiva Marano (militante nel campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza), in mancanza di valido tesseramento in qualità di allenatore e per aver consentito allo stesso di richiedere il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico; - degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Marano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. TRAWALLY ALIEU fino alla data del 17 novembre 2022 nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo dello stesso in occasione delle gare A.S.D. Unione Sportiva Marano – U.S. Cerisano 96 del 30 ottobre 2022, ASD Falchi Rossi Falconara - A.S.D. Unione Sportiva Marano del 6 novembre 2022, A.S.D. Unione Sportiva Marano – SSD Komunicando Ikst del 13 novembre 2022, valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, nonché per aver consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento della stessa;

FRANCESCO GENTILE, allenatore UEFA B – cod. 38.230 – all’epoca dei fatti non tesserato ed in attesa di ratifica di tesseramento con la qualifica di Dirigente accompagnatore presso la società A.S.D. Unione Sportiva Marano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, a far tempo dal 17 novembre 2022, l’attività di allenatore per la società A.S.D. Unione Sportiva Marano (militante nel campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza) benché privo di valido tesseramento in qualità di allenatore e per aver richiesto il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico;

ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Presidente Sig. PROVENZANO FRANCESCO, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del sig. GENTILE FRANCESCO, come sopra contestato, e dei propri tesserati Armando Conforti e Alieu Trawally;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PROVENZANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, e dal Sig. Francesco GENTILE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PROVENZANO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Francesco GENTILE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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