FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 373/AA del 22/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CURCI RIBOLDI TOMASICCHIO LAMIA CAPUTO SCARCELLA ASD APULIA TRANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CURCI, Penelope RIBOLDI, Antonino TOMASICCHIO, Domenico LAMIA CAPUTO e Alessio Orazio SCARCELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CURCI, tesserato all’epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto dal 6 ottobre 2022 al 22 novembre 2022, la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

PENELOPE RIBOLDI, tesserata all’epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere la stessa svolto nelle gare del 27 novembre 2022 e dell’11 dicembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

ANTONINO TOMASICCHIO, tesserato all’epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto dal 18 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

DOMENICO LAMIA CAPUTO, tesserato all’epoca dei fatti come allenatore UEFA A per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, perché nella stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal 23 novembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) ha assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra A.S.D. Apulia Trani, partecipante al Campionato di Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dai Sig.ri Penelope Riboldi e Antonino Tomasicchio, i quali iscritti nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di UEFA B non erano pertanto abilitati alla conduzione tecnica della squadra;

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso omesso dal 6 ottobre 2022 al 23 novembre 2022 di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società A.S.D. Apulia Trani militante nel Campionato di Serie B Femminile e per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Giuseppe Curci di svolgere dal 6 ottobre 2022 al 22 novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla medesima società, pur essendo il sig. Curci - in possesso di licenza UEFA B - sprovvisto dell’abilitazione necessaria richiesta (UEFA A o UEFA Pro); nonché per avere consentito e non impedito nelle gare del 27 novembre 2022 e dell’11 dicembre 2022 alla sig.ra Penelope Riboldi di svolgere le funzione di allenatore della squadra schierata dalla società pur essendo la sig.ra Riboldi - in possesso di licenza UEFA B - sprovvista dell’abilitazione necessaria; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Antonino Tomasicchio dal 18 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) – tranne che per la gara del 22 gennaio 2023 ove è stato espressamente autorizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. a sedere in panchina - svolgesse la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società pur essendo il sig. Tomasicchio - in possesso di licenza UEFA B – e quindi sprovvisto dell’abilitazione necessaria; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Domenico Lamia Caputo - benché tesserato come responsabile della prima squadra della società A.S.D. Apulia Trani perché in possesso della licenza UEFA A necessaria per la partecipazione al campionato nazionale femminile di serie B – svolgesse di fatto la funzione di prestanome in favore di Penelope Riboldi e Antonino Tomasicchio i quali iscritti nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di UEFA B non erano abilitati alla conduzione tecnica della squadra;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessio Orazio Scarcella, Giuseppe Curci, Penelope Riboldi, Antonino Tomasichio e Domenico Lamia Caputo; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Oazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dai Sig.ri Giuseppe CURCI, Penelope RIBOLDI, Antonino TOMASICCHIO e Domenico LAMIA CAPUTO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CURCI, di 1 (uno) mese di squalifica per la Sig.ra Penelope RIBOLDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonino TOMASICCHIO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Domenico LAMIA CAPUTO, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD APULIA TRANI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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