FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 374/AA del 22/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TOMASICCHIO SCARCELLA ASD APULIA TRANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino TOMASICCHIO, Alessio Orazio SCARCELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO TOMASICCHIO, tesserato all’epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto in data 26 febbraio 2023 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile durante l’incontro D.C.F. Cesena - Apulia Trani, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessarie per svolgere la funzione di allenatore per il campionato suindicato;

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. Ia), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Antonino Tomasicchio durante la gara D.C.F. Cesena - Apulia Trani del 26 febbraio 2023 valevole per il campionato nazionale femminile Serie B, svolgesse la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società Apulia Trani, pur essendo il sig. Tomasicchio - in possesso di licenza UEFA B – e quindi sprovvisto dell’abilitazione necessaria a condurre la squadra;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessio Orazio Scarcella e Antonino Tomasicchio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Oazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dal Sig. Antonino TOMASICCHIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per il Sig. Antonino TOMASICCHIO, di 15 (quindici) giorni di inibizione (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per la società ASD APULIA TRANI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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