FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 378/AA del 29/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RAPATTONI TICOZZI ASD CEPAGATTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 588 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianni RAPATTONI e Paolo TICOZZI, e della società ASD CEPAGATTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI RAPATTONI, Allenatore Dilettante UEFA D e Allenatore Giovani calciatori UEFA C, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Cepagatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, a partire dal 20 ottobre 2022, la funzione di allenatore, durante le sedute atletiche di allenamento settimanale della prima squadra dell’A.S.D. Cepagatti, iscritta al campionato di Prima Categoria LND Abruzzo, al Sig. Ticozzi Paolo, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore ovvero della qualifica di Preparatore atletico;

PAOLO TICOZZI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Cepagatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 47, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a partire dal 20 ottobre 2022, condotto le sedute atletiche di allenamento settimanale della prima squadra dell’ASD Cepagatti, iscritta al Campionato di Prima categoria LND Abruzzo, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore ovvero della qualifica di Preparatore atletico;

ASD CEPAGATTI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i soggetti avvisati Sig.ri Rapattoni Gianni (Presidente) e Ticozzi Paolo (Dirigente Accompagnatore);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni RAPATTONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CEPAGATTI, e dal Sig. Paolo TICOZZI; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Gianni RAPATTONI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Paolo TICOZZI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CEPAGATTI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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