LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI/Daniel ONESCU

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI/Daniel ONESCU

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 11.5.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della SSDRL Dolomiti Bellunesi ricevuto a mezzo pec il 23.2.2023 e notificato con Raccomandata 1, inviata sempre il 23.2.2023, al calciatore D. O. (giusta ricevuta della spedizione depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso della società (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del deposito delle controdeduzioni del calciatore (il 23.3.2023) e della memoria autorizzata della società (il 13.4.2023), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai legali delle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e considerate la richiesta congiunta di rinvio – per trattative – dell’udienza del 20.4.2023 e la successiva richiesta di archiviazione per cessazione della materia del contendere;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente società ha adito questa Commissione per ottenere la risoluzione, per grave inadempimento, dell’accordo economico stipulato con il calciatore, ovvero in subordine il suo annullamento per dolo contrattuale e/o vizio del consenso, con condanna del resistente al risarcimento del danno quantificato in euro 50.000,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.

La società, in particolare, ha dedotto:  di aver stipulato un accordo economico con il calciatore valido fino al 30.6.2024, impegnandosi a riconoscere, per ciascuna delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, euro 30.658,00 a titolo di compenso ed euro 38.300,00 a titolo di ulteriore indennità; di aver appreso il 31.1.2023 della condanna del calciatore alla pena di sei anni di reclusione disposta dal Tribunale penale di Verona;  di aver sospeso il calciatore, in data 1.2.2023, in attesa di ricevere maggiori informazioni sulla vicenda, considerato che il resistente, già tesserato dalla s.s. 2021/2022, aveva completamente sottaciuto di essere sottoposto a procedimento penale;  di aver comunicato al calciatore, l’8.2.2023, la risoluzione dell’accordo economico per grave inadempimento (o, comunque, per l’esistenza di un vizio del consenso tale da determinare l’annullamento), avendo valutato l’estrema gravità dei fatti e del suo comportamento, anche alla luce delle manifestazioni di pesante dissenso da parte di autorità, sponsor e tifosi; di essersi, dunque, determinata a ricorrere alla C.A.E. per ottenere l’accertamento della giusta causa di risoluzione contrattuale o, comunque, la declaratoria di annullamento per vizio del consenso, avanzando richiesta risarcitoria per i motivi (risoluzione dell’accordo economico per grave inadempimento del calciatore; in via subordinata, richiesta di annullamento dell’accordo economico per vizio del consenso; in ogni caso, richiesta di risarcimento del danno) che venivano tutti ampiamente dettagliati nel ricorso.

Il resistente calciatore si è costituito depositando una memoria con la quale ha eccepito: preliminarmente, l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso avendo la società allegato, in violazione dell’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D., una copia dell’accordo economico priva del timbro della L.N.D. – Ufficio tesseramenti interregionale recante la data dell’avvenuto deposito, oltre ad una “generica accettazione di invio raccomandata… che sarebbe stata inviata alla LND, e comunque priva della ricevuta di ritorno” (richiamando e allegando, al riguardo, la decisione C.A.E. pubblicata nel C.U. n. 64 del 23.5.2022) nonché avendo omesso di produrre la ricevuta di pagamento della tassa reclamo, pur avendola indicata nell’elenco documenti riportato in calce al ricorso; che alla condanna non era seguita alcuna applicazione di misure cautelari, potendo così continuare regolarmente a svolgere la propria attività sportiva ed a fornire le prestazioni per la società (come sempre fatto); che la condanna penale non ha inciso sulla validità del tesseramento, non essendoci neanche il rischio di provvedimenti disciplinari sportivi, considerato che il T.F.N. – S.D. si è già espresso, archiviando il procedimento riferito alla competenza del diritto sportivo (Decisione/0140 TFNSD-2022-2023);  di essersi opposto, con due comunicazioni pec del 10.2.2023 e 22.2.2023, alla sospensione disposta dalla società, chiedendo la reintegrazione e mettendosi a disposizione della società (che, però, ha sempre respinto ogni suo tentativo di ripresa dell’attività);  che non risulta violata alcuna norma che giustifichi la risoluzione unilaterale dell’accordo economico e la sua sospensione dall’attività sportiva; che la parte inadempiente è la società che non solo lo ha sospeso, ma che non  sta rispettando neppure l’accordo economico; che la C.A.E. non è competente a giudicare controversie concernenti la validità e/o l’interruzione dell’accordo economico per fatti e circostanze estranei all’attività sportiva in generale, alle prestazioni sportive rese e alle questioni economiche;  l’infondatezza e pretestuosità della richiesta di annullamento economico per vizio del consenso, non potendo la C.A.E. giudicare tale questione e non essendoci stata alcuna sua condotta, neanche colposa, che abbia indotto in errore la società nel tesserarlo;  l’incompetenza della C.A.E. a giudicare l’eventuale preteso danno, precisando di essere lui, invero, che sta subendo un danno, essendo costretto a rimanere inattivo, senza percepire i pagamenti previsti nell’accordo economico.

Il calciatore ha concluso chiedendo:  “- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso…, e quindi per gli effetti dichiararlo improcedibile e non giudicabile per violazione dell’art. 28 comma 3 del R.L.N.D. - in via principale respingere i motivi di ricorso esposti dalla società ricorrente, per tutte le argomentazioni difensive indicate nelle qui estese controdeduzioni. - per l’effetto, dichiarare valido ed efficace l’accordo economico anche per l’intera stagione sportiva 2022/2023”.

La società, con memoria autorizzata trasmessa il 13.4.2023 ha replicato alla memoria difensiva del calciatore:  rilevando l’infondatezza delle eccezioni concernenti l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso (richiamando e allegando, al riguardo, la decisione n. 18/TFN-SVE-2023-2023) eial presunto omesso pagamento della tassa reclamo (in quanto “allegata nella spedizione alla Commissione Accordi Economici LND”);  argomentando ulteriormente quanto ai profili di merito relativi alla risoluzione dell’accordo economico per grave inadempimento e alla richiesta di annullamento dell’accordo economico per vizio del consenso;  riportandosi alle argomentazioni già svolte nel ricorso con riferimento alla “richiesta di risarcimento del danno”,  insistendo, dunque, nelle rassegnate conclusioni.

La C.A.E., in occasione dell’udienza tenutasi il 20.4.2023 presso la sede della L.N.D., in accoglimento dell’istanza di rinvio congiunta formulata dai difensori delle parti con due separate comunicazioni pec (trasmesse in pari data) e motivata dalla pendenza di trattative, ha rinviato il procedimento all’udienza dell’11.5.2023.

Il 28.4.2023 le parti, sempre con due distinte comunicazioni pec, hanno significato alla C.A.E. la definizione bonaria della controversia, con conseguente richiesta di sua archiviazione per cessazione della materia del contendere (circostanza, peraltro, confermata anche dal legale del calciatore presente all’udienza dell’11.5.2023).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata dalla SSDRL Dolomiti Bellunesi.

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