LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Rocco MITTICA/SSD ARL RENDE CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Rocco MITTICA/SSD ARL RENDE CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 novembre 2022, e proseguito alla CAE il 7 marzo 2023, il calciatore Rocco Mittica (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Locri (RC) il 26 gennaio 1998, ha esposto quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 - con il Rende Calcio 1968 SSD ARL (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 8.000,00;

b. la società ha corrisposto al calciatore euro 7.000,00;

c. il calciatore non ha percepito alcuna somma a titolo di “bonus” dal CONI per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.;

d. il calciatore resta creditore di euro 1.000,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre interessi, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza dell’11 maggio 2023.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Rende Calcio 1968 SSD ARL a riconoscere al Sig. Mittica, come in epigrafe individuato, la somma di 1.000,00 euro (mille/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina al Rende Calcio 1968 SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Calabria termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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