LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio ZIZZANIA/SSD POL.INSIEME FORMIA ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio ZIZZANIA/SSD POL.INSIEME FORMIA ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (CAE), ritualmente notificato il 5 dicembre 2022 tramite PEC, inviato alla CAE il 7 marzo 2023, il Sig. Nunzio Zizzania (nel seguito, anche, il calciatore) ha esposto quanto segue:

i. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto, con durata dal 19.08.2021 al 30.06.2022, con SSD POL. INSIEME FORMIA ARL (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 7.000,00;

j. la società ha corrisposto al calciatore euro 6.300,00;

k. il calciatore resta creditore di euro 700,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 700,00, oltre interessi dalla data del dovuto e fino al soddisfo, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La Società - da subito, in ritardo rispetto a quanto previsto dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND il quale impone la costituzione in giudizio entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e neppure nel rispetto di quella parte della norma in esame che prevede l’obbligo di notifica alla parte ricorrente - il 27.042023 ha inviato le sue deduzioni solo alla CAE affermando quanto a seguire: il compenso pattuito risulta essere stato integralmente onorato in quanto in data 10/06/2022 veniva effettuato il saldo, versato in contanti, come da apposita quietanza liberatoria del 10.06.2022 allegata. Per questi motivi la società ha chiesto che il ricorso sia respinto e, in subordine, di voler accertare che il credito del calciatore ammonta ad euro 152,28.

Considerando la tardività e la non corretta notifica delle controdeduzioni della società, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza dell’11 maggio 2023, laddove il Legale del calciatore ha confermato di non aver ricevuto le controdeduzioni della società.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna SSD POL. INSIEME FORMIA ARL a riconoscere al Sig. Nunzio Zizzania, come in epigrafe individuato, la somma di 700,00 euro (settecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina a SSD POL. INSIEME FORMIA ARL di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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