LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEZZATI/A.S.D.SAN LUCA

RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEZZATI/A.S.D.SAN LUCA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 11.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PEZZATI Marco ricevuto a mezzo pec il 22.02.2023, regolarmente notificato alla ASD San Luca.

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della ASD San Luca

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente presente, attraverso il proprio delegato all’udienza dell’11.05.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD San Luca, per la stagione sportiva 2022/23 sottoscritto in data 01/10/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 10.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver risolto il rapporto in data 01/12/2022 e di non aver ricevuto nulla, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD San Luca al “pagamento della somma di Euro 3.003,00”.

La commissione preso atto della richiesta, tenendo conto che il calcolo del ricorrente è stato formulato erroneamente con decorrenza 01/09/2022 e non 01/10/2022 chiede al ricorrente di riformulare la richiesta con i giusti parametri temporali. Il ricorrente seguendo l’indicazione della commissione ha  riformulato la richiesta quantificando l’importo in € 2.271,00.

Accertata, la fondatezza del ricorso e del nuovo calcolo della richiesta, si ritiene che la ASD San Luca debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza pari ad euro 2.271,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD San Luca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. PEZZATI Marco dell’importo di euro 2.271,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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