LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Filippo ROMANELLI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Filippo ROMANELLI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 11.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ROMANELLI Filippo ricevuto a mezzo pec il 28.02.2023, regolarmente notificato alla ASD Team Nuova Florida 2005.

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della ASD Team Nuova Florida che ha comunque fatto pervenire alla CAE ed al ricorrente in data 1.03.2023 una DENUNCIA avverso 4 calciatori tra cui ROMANELLI Filippo nella quale si evidenzia un comportamento antisportivo del calciatore nei confronti della ASD Team Nuova Florida 2005, richiedeva la squalifica dei calciatori ex art. 4 comma 1 CGS e che il calciatore doveva accontentarsi di quanto ricevuto fino a che il comportamento dello stesso era stato leale e non antisportivo.

Il ricorrente in data 3.03.2023 presenta memorie integrative contestando integralmente la denuncia presentata dall’ASD Team Nuova Florida 2005 e insistendo sulla richiesta formulata nel ricorso.

VALUTATI

comunque i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, presente, attraverso i propri delegati all’udienza dell’11.05.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2022/23, a fronte di un compenso globale lordo di euro 13.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 11.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Team Nuova Florida 2005 al “pagamento della somma di Euro 2.000,00”.

Per quanto riguarda la denuncia trasmessa alla Cae in data 1.03.2023 la Commissione prende atto della trasmissione alla Procura Federale e rimanda a codesto istituto le decisioni del caso per quanto concerne la richiesta di squalifica.

Il ricorrente, con memoria integrativa trasmessa il 3.03.2023, dopo aver evidenziato la mancata costituzione dell’ASD Team Nuova Florida 2005, come già confermato sopra, circa la richiesta di rinunciare al rimborso sottoscritto nell’accordo economico per presunto comportamento antisportivo fa presente che al giocatore non è stato mai contestato alcun comportamento lesivo nei confronti della ASD Team Nuova Florida e che la prestazione sportiva è stata sempre resa per il periodo richiesto 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ROMANELLI Filippo dell’importo di euro 2.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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