LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Franco PADIN/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Franco PADIN/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO
La C.A.E. riunitasi in data 11.05.2023 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PADIN FRANCO regolarmente notificato tramite pec inviata in data 02.02.2023 alla società ASD CASTROVILLARI CALCIO ed inviato a questa Commissione in data 14.03.2023
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;
OSSERVA
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F., ritualmente depositato, per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 6.500,00, con decorrenza dal 05.02.2022 al 30.06.2022. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 4.875,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall’ ASD CASTROVILLARI CALCIO della somma di euro 1.625,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD CASTROVILLARI CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. PADIN FRANCO di euro 1.625,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società ASD CASTROVILLARI CALCIO ASD CASTROVILLARI CALCIO di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.