LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 05.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo MONZA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

 

RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo MONZA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 11.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore EDOARDO MONZA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.

alla società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. EDOARDO MONZA ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato in data 03.02.2023 per ottenere il pagamento delle somme, ancora dovute, previste dall’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive ma, ciononostante, di aver ricevuto da parte della società resistente il minor importo di € 4.500,00, rimanendo pertanto creditore della somma pari ad € 500,00.

La A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può essere pacificamente ritenuta a tutt’oggi l’esistenza del credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND, ragion per la quale la società intimata è debitrice degli importi non corrisposti al giocatore seppur previsti dal predetto titolo. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. EDOARDO MONZA della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

 

 

 

 

 

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