F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 244/CSA pubblicata del 8 Giugno 2023 – Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.
Decisione n. 244/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 271/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 271/CSA/2022-2023, proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. in data 16.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 135 del 9.05.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.05.2023, il Dott. Alberto Urso e udito il Sig. Mario Alessandro Russo per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – LND Serie D (Com. Uff. n. 135 del 9.05.2023), con cui è stata inflitta alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse per avere propri sostenitori, al termine della gara del Campionato di Serie D, girone F, del 7 maggio 2023 contro la S. Nicolò Notaresco, lanciato 5 seggiolini e un’asta di bandiera, alcuni dei quali cadevano nel campo per destinazione e nella tribuna dove erano posizionati i sostenitori della società avversaria.
La decisione del Giudice Sportivo aggiungeva che “Si rendeva necessario l’intervento delle forze dell'ordine e degli steward”, e che la sanzione era così determinata “in considerazione della recidiva e della diffida di cui al C.U. N.88”.
Si duole la reclamante dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nel non considerare che gli episodi d’intemperanza delle tifoserie erano da ricondurre nella specie all’esclusiva responsabilità di quella del S. Nicolò Notaresco, e in particolare dei due tifosi che, per primi, avevano iniziato i comportamenti turbolenti, mentre la tifoseria dell’Alma Juventus si era limitata a difendersi, rispondendo al lancio di oggetti provenienti dai tifosi locali.
In tale contesto, sarebbe da ritenere sproporzionata la sanzione inflitta all’Alma Juventus, nella medesima misura di quella applicata al S. Nicolò Notaresco.
Sotto altro profilo, sarebbe erronea la sanzione consistente nel dover giocare a porte chiuse la prossima gara interna, considerato che l’invocata diffida inflitta alla società a mente del Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023 è stata annullata dalla sentenza di cui al dispositivo n. 147/CSA/2022-2023 di questa Corte Sportiva.
Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto l’annullamento dell’inflitta sanzione pecuniaria e amministrativa, e, in subordine, la riforma della decisione impugnata, con riduzione della sanzione e, in ogni caso, con revoca dell’obbligo di giocare a porte chiuse la prossima gara interna.
Alla riunione del 26 maggio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto e la decisione del Giudice Sportivo riformata, nei termini e per le ragioni che seguono.
Come già esposto in narrativa, il Giudice Sportivo ha determinato la sanzione a carico dell’Alma Juventus “in considerazione della recidiva e della diffida di cui al C.U. N.88”.
Va rilevato, al riguardo, che la sanzione consistente nell’“obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S., è applicabile alle società per i “Fatti violenti dei sostenitori”, ai sensi dell’art. 26, comma 3, C.G.S., solo al ricorrere di alcuni specifici presupposti, e cioè “Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi” (la disposizione prosegue peraltro stabilendo che “Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all’ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate”).
Nel caso di specie, come dedotto dalla reclamante, la diffida già inflitta all’Alma Juventus giusta Com. Uff. n. 88 del 2023 per fatti dei propri sostenitori è stata annullata giusta decisione n. 151 del 3 marzo 2023 (dispositivo n. 147/CSA/2022-2023) di questa Corte Sportiva.
Alla luce di ciò, difettando al contempo una “particolare” gravità dei fatti (pur di certo censurabili) occorsi, oltreché la pregressa inflizione “più volte” della sanzione, l’obbligo di disputare la gara a porte chiuse di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S. non risulta sorretto dai presupposti prescritti a norma dell’art. 26, comma 3, C.G.S.
Né, in tale contesto, può assumere rilievo il riferimento alla “recidiva”, atteso che la stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, C.G.S., trova applicazione laddove la materia “non sia diversamente regolata”, mentre rispetto al caso di specie v’è appunto la norma speciale di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S. sopra richiamato.
Alla luce di ciò, dunque, va annullata la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse inflitta alla reclamante.
È da ritenersi invece corretta l’inflizione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, che questa Corte ritiene congruo ed opportuno aggravare con l’irrogazione della sanzione della contestuale diffida, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), stante la censurabilità dei fatti commessi dalla tifoseria dell’Alma Juventus e il precedente a carico della medesima società di cui al suddetto Com. Uff. n. 88 del 2023, annullato per la sola diffida, ma non anche per l’ammenda inflitta alla società.
Al riguardo, come emerge dall’integrazione del rapporto del commissario di campo (che fa piena prova dei fatti accaduti, a norma dell’art. 61, comma 1, C.G.S.), seppure l’iniziativa degli scontri al termine della gara è originata dal fatto “di un tifoso della squadra di casa [che], partendo dal settore opposto, ha attraversato la tribuna avvicinandosi alle divisioni con l’altra tifoseria per intimare ai calciatori ospiti e ai loro tifosi di andarsene”, seguito poi da un “secondo tifoso di casa che ha lanciato due seggiolini”, di cui il secondo “terminato […] tra i tifosi ospiti”, nondimeno questi ultimi hanno risposto “lanciando a loro volta due seggiolini, di cui uno terminato in pista ed uno terminato tra i tifosi di casa”. Dopodiché “le tifoserie si sono animate e si sono lanciate reciprocamente altri tre seggiolini”, e la tifoseria ospite in particolare ha lanciato per prima “un’asta di bandiera” (“lanciata inizialmente dalla tifoseria ospite”, appunto). Dal che emerge la piena partecipazione dei tifosi dell’Alma Juventus agli scontri, addirittura in una seconda fase prendendo l’iniziativa del lancio dell’asta della bandiera. Né vale, in senso contrario, invocare l’esiguo numero degli steward presenti in loco, atteso che il comportamento dei tifosi deve prescindere (ed esula) dalla presenza degli steward e delle stesse forze dell’ordine, dovendo essere apprezzato in sé, con connessa responsabilità in capo alla società.
Alla luce di ciò, va dunque disposta la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida a carico dell’Alma Juventus.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va parzialmente accolto e, in riforma della decisione impugnata, va annullata la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e disposta a carico dell’Alma Juventus la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione della gara a porte chiuse e dispone la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce