F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0120/CFA pubblicata il 16 Giugno 2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/A.S.D. San Luigi Calcio-sig. Alessandro Marzolini

Decisione/0120/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0141/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Maria Luisa Garatti – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0141/CFA/2022-2023 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 10.05.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale Friuli-Venezia Giulia pubblicata con Comunicato n. 110 del 3.05.2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 07.06.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi gli Avv.ti Enrico Liberati per la Procura Federale Interregionale; nessuno è presente per la società A.S.D. San Luigi Calcio e per il sig. Alessandro Marzolini; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 31 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il Sig. Alessandro Marzolini e la società A.S.D. San Luigi Calcio contestando a ciascuno le seguenti condotte:

- quanto al sig. Marzolini, all’epoca calciatore della A.S.D. San Luigi Calcio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara del girone A del campionato provinciale Under 15 del 1 novembre 2022 tra ASD San Luigi Calcio e C.S.D. Zarja ASD, rivolto l’espressione “schiavo” discriminatoria per motivi di nazionalità, di origine etnica e di condizione personale e sociale nei confronti del Sig. Luca Gigante, calciatore tesserato per la società C.S.D. Zarja A.S.D.;

- quanto alla società A.S.D. San Luigi Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marzolini, come precedentemente descritti.

Innanzi al Tribunale Federale Territoriale, la Procura Federale concludeva chiedendo l’irrogazione nei confronti del Sig. Micoli della sanzione di 10 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e di euro 800,00 di ammenda nei confronti della società per la quale questi era all’epoca dei fatti tesserato.

La difesa dei deferiti insisteva, invece, per il proscioglimento.

Il Tribunale Federale Regionale accoglieva la tesi difensiva e si determinava pertanto per il rigetto del deferimento, ritenendo non provati i fatti di cui al deferimento.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la Procura Federale, concludendo per l’accoglimento del deferimento e la conseguente irrogazione delle sanzioni (nei confronti del Sig. Marzolini e della A.S.D. San Luigi Calcio) siccome già formulate nell’ambito del giudizio di primo grado.

All’esito dell’udienza del 7.06.2023, la causa veniva assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto per le ragioni di seguito indicate.

Come accennato in fatto, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla segnalazione alla Procura Federale (per il tramite del Comitato Regionale Friuli Venezia-Giulia) di quanto riportato nel referto arbitrale relativo all’incontro tra le compagini del San Luigi Calcio e dello Zarja dell’1.11.2022, valevole per il campionato maschile provinciale under 15. Come emerge dal supplemento di rapporto accluso al referto arbitrale, il commissario di gara dava atto di allegare “[…] la dichiarazione del dirigente accompagnatore della società Zarja, Stopar Igor, secondo il quale il calciatore dello Zarja Gigante Luca (numero 6) avrebbe subito insulti di matrice razziale da parte del calciatore del San Luigi Marzolini Alessandro (numero 5), con la società Zarja che in un primo momento minacciava di abbandonare il terreno di gioco (ciò ha causato un’interruzione del gioco durata 2 minuti, salvo poi decidere di rimanervi). Il sottoscritto dichiara di non aver sentito nulla”. Risulta, appunto, presente altresì la predetta dichiarazione a firma del Sig. Igor Stopar nella quale costui afferma che “durante il secondo tempo sono stato richiamato dal giocatore Gigante Luca del Zarja e abbiamo fermato la partita chiamando l’arbitro per chiarire la problematica. Il giocatore del[lo] Zarja Gigante in presenza di tutti i dirigenti presenti dalla partita, 2 allenatori e capitani ha dichiarato di aver subito offese razziali “Schiavo” da giocatore n. 5 del San Luigi Calcio Marzolini Alessandro”.

In conseguenza di tale accadimento e della sopra menzionata comunicazione alla Procura Federale, quest’ultima compiva attività di indagine, essenzialmente consistente nell’audizione di calciatori di entrambe le compagini, tecnici e dirigenti delle due squadre nonché dell’arbitro.

All’esito di tali attività di indagine, la Procura Federale concludeva nel senso per cui “[…] è emerso che effettivamente, nel corso della gara A.S.D. San Luigi Calcio – C.S.D. Zarja A.S.D. dell’1 novembre 2022 valevole per il girone A del campionato provinciale Under 15, il calciatore della C.S.D. Zarja A.S.D., sig. Luca Gigante, è stato apostrofato con l’espressione di contenuto discriminatorio “schiavo” da calciatore tesserato per la A.S.D. San Luigi Calcio sig. Alessandro Marzolini”.

Orbene, ritiene il Collegio che la disamina del materiale probatorio acquisito dalla Procura Federale Interregionale in seguito alla avvenuta segnalazione della presunta condotta discriminatoria e ritualmente versato in atti, permetta di affermare, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che effettivamente un accadimento assimilabile nella sua connotazione oggettiva a quello individuato con l’atto di deferimento si sia verificato.

Come è noto tale criterio costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio, come da ultimo ribadito da Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C, secondo cui “Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021)”.

Ciò il Collegio ritiene di poter desumere in primis da quanto riferito in sede di audizione dal commissario di gara, che, in risposta alla richiesta di descrivere eventuali episodi degni di essere segnalati e verificatisi durante la gara, ha affermato che “verso la fine del secondo tempo un giocatore della società CSD Zarja ASD a gioco in corso mi chiedeva di interrompere il giuoco perché a suo dire un proprio compagno aveva ricevuto un insulto di matrice razziale da un giocatore della squadra avversaria. Nel contempo il pallone usciva dal terreno di gioco e notavo che componenti della panchina della società CSD Zarja ASD e alcuni calciatori partecipante[i] alla gara stessa si stavano avviando verso lo spogliatoio. A quel punto mi avvicino verso le panchine per cercare di comprendere tale motivazione e il dirigente accompagnatore della squadra ospite sig. Stopar Igor mi riferiva che il loro calciatore Gigante Luca aveva subito un insulto di discriminazione razziale con la parola “Schiavo”. Infatti il Gigante indicava quale autore dell’insulto ricevuto il calciatore della squadra avversaria Marzolini Alessandro. Quest’ultimo in un primo momento colto di sorpresa è rimasto un attimino interdetto per poi negare qualsiasi addebito. Alla fine dopo un colloquio tra i dirigenti delle due squadre, la squadra dello Zarja si convinceva di continuare la gara con l’impegno che il dirigente della società ospite, a fine gara, mi avrebbe fatto recapitare una dichiarazione scritta e firmata dallo stesso, dove avrebbe riportato la versione di come erano andati i fatti. Quindi riprendevo il gioco e la gara si è svolta regolarmente”.

Inoltre, ad ulteriore dimostrazione del più che probabile acclarato accadimento di un episodio avente connotazione discriminatoria, il Collegio ritiene di poter dare opportuna rilevanza a quanto riferito dai Sig.ri Stefano Vignali e Daniel Marchesich, allenatori della San Luigi Calcio.

Escussi dalla Procura Federale Interregionale, i testi in questione, oltre a confermare l’episodio di interruzione della partita per effetto del lamentato insulto razziale che sarebbe stato rivolto a danno del calciatore Luca Gigante, aggiungono, quale ulteriore particolare significativo, di aver “[…] ritenuto di conferire con tutta la squadra, al primo allenamento successivo alla gara, ribadendo ai ragazzi concetti di lealtà, rispetto dell’avversario e sportività, e ho fatto presente ai ragazzi le sanzioni che la società avrebbe preso nei confronti di coloro che non rispettano i predetti canoni. Singolarmente ho parlato con il Marzolini e ancora una volta ribadiva assolutamente di non aver proferito alcuna frase o parola di discriminazione razziale nei confronti di alcun calciatore avversario” (teste Stefano Vignali); circostanze queste ultime ribadite anche dal teste Daniel Marchesich che in sede di audizione ha appunto confermato che nel primo allenamento successivo alla gara in questione “[…] è stato ribadito ai calciatori quali fossero i principi della società nel rispetto della legalità, del rispetto degli avversari e soprattutto diligenza sportiva”.

Orbene, proprio la circostanza che successivamente alla gara in questione gli allenatori della squadra in cui militava il presunto autore della condotta illecita abbiano avvertito l’esigenza di chiarire tali aspetti con tutti i giocatori che avevano preso parte al predetto match, costituisce secondo il Collegio circostanza sufficiente a ritenere che, come già evidenziato, una condotta discriminatoria possa essersi ragionevolmente verificata.

Fermo quanto precede, il Collegio non può tuttavia esimersi dal constatare, in adesione alla ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, che l’attività d’indagine compiuta non abbia consentito di identificare con ragionevole certezza né i concreti contenuti della predetta condotta discriminatoria (basti al riguardo considerare che i testi escussi non concordano neanche sul contenuto della frase discriminatoria proferita, schiavo o sciavo); né, soprattutto, si ritiene che la Procura Federale Interregionale abbia raccolto materiale probatorio atto a far emergere elementi sufficientemente chiari, precisi e concordanti nel senso di consentire una effettiva riferibilità della predetta condotta discriminatoria al Sig. Alessandro Marzolini, che invece è stato, appunto, individuato dall’organo inquirente quale effettivo ed esclusivo autore delle frasi discriminatorie e pertanto fatto oggetto di deferimento.

Già il deferimento evidenziava, infatti, come alla concreta riferibilità della predetta condotta al Sig. Marzolini dovesse pervenirsi in forza della (i) dichiarazione del calciatore della squadra avversaria Luca Gigante - parte offesa e (ii) della dichiarazione resa dal Sig. Andrea Cusmich, dirigente tesserato per la medesima società parte offesa Zarja.

Di contro, nessuna valorizzazione, anche in termini puramente e minimamente critici è stata operata da parte della Procura Federale Interregionale degli elementi a discarico, pur platealmente emergenti all’esito delle compiute indagini.

Ed infatti, dalla piana disamina del materiale probatorio acquisito, emerge con nettezza la circostanza che nessuno dei testi escussi (salvo, appunto, la parte offesa Luca Gigante ed il Sig. Andrea Cusmich) dichiara di aver udito l’asserito insulto da parte del Sig. Marzolini. Piuttosto, tutti gli altri testi, anche aventi rapporti professionali/sportivi con la società Zarja, hanno escluso categoricamente di aver udito il predetto insulto.

Ma non solo.

La circostanza che l’insulto contestato non sia stato udito da nessuno se non, appunto ed in astratto, dalla persona offesa Luca Gigante, è stata confermata dallo stesso Sig. Gigante, che alla domanda se “Detti insulti sono stati uditi da altri suoi compagni di squadra?”, ha significativamente affermato “No, anche perché l’insulto mi era stato proferito a voce non tanta[o] alta”.

Orbene, la circostanza – riferita, si ripete dalla persona offesa – che l’insulto sia stato proferito a bassa voce, al punto da non poter essere udito (sempre secondo la ricostruzione della medesima parte offesa) da altri se non dallo stesso Sig. Gigante, mina irrimediabilmente la credibilità dell’ulteriore teste Sig. Cusmich, pur come detto valorizzato dalla Procura Federale Interregionale in prospettiva accusatoria. Ed infatti, la riportata percepibilità del fatto-ingiuria esclusivamente da parte del Sig. Gigante qualifica per ciò solo come fallaci le dichiarazioni del Cusmich che ha, di contro, dichiarato (i) di aver sentito anch’egli l’ingiuria “sciavo”, pur trovandosi sulla panchina ai lati del campo da gioco e, quindi, ben lontano dal luogo in cui si colloca invece il Sig. Gigante e (ii) che certamente il predetto insulto è stato sentito anche dagli altri dirigenti che si trovavano in panchina con questi, circostanza che invece, come detto, non ha trovato in alcun modo conferma all’esito delle escussioni testimoniali cui i predetti ulteriori dirigenti dello Zarja sono stati sottoposti.

Con il che, ritenendo il Collegio che la evidenziata difformità delle dichiarazioni rese dal Sig. Cusmich rispetto alle univoche risultanze in parte qua emergenti dalle indagini condotte conduce ad escludere qualsiasi attendibilità del teste Cusmich, l’effettiva attribuibilità al Sig. Marzolini della condotta contestatagli è in definitiva frutto della mera dichiarazione accusatoria formulata al riguardo dal Sig. Gigante, con le modalità in precedenza riportate.

Orbene, stante quanto precede, il Collegio, pur deprecando e stigmatizzando massimamente le frasi a sfondo razzista che (come si è detto, del tutto verosimilmente) sono state pronunciate nel contesto agonistico in questione, è tenuto a non pretermettere, stante la valenza di cardine dell’ordinamento sanzionatorio calcistico-sportivo, il principio generale della personalità della responsabilità desumibile dall’art. 5, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, secondo cui “1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili”.

Invero, pur a fronte di condotte connotate da un intrinseco, insuperabile disvalore (quali sono per definizione i comportamenti discriminatori tratteggiati dall’art. 28 Codice Giustizia Sportiva, non a caso caratterizzati da un trattamento sanzionatorio peculiarmente rigoroso) che, peraltro, nel caso di specie è vieppiù accentuato dal fatto di tradursi in offese perpetrate a danno di minoranza linguistica espressamente riconosciuta e tutelata dalla Repubblica Italiana (ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31.01.1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano), deve in ogni caso ritenersi prevalente l’esigenza di preservare l’onere a carico dell’organo inquirente di provare che le condotte astrattamente foriere di generare responsabilità perché violative dei precetti dell’ordinamento sportivo-calcistico siano realmente ascrivibili al suo autore almeno a titolo di colpa, non potendo trascendersi (al netto delle puntuali ipotesi di responsabilità oggettiva specificamente normate nel sistema della giustizia sportiva) verso la configurazione di ipotesi di responsabilità per fatto altrui perché appunto contrarie ai precetti che informano (anche) l’ordinamento giuridicosportivo.

Onere probatorio che nel caso di specie non può ritenersi essere stato assolto per effetto della mera dichiarazione resa dal Sig. Gigante, come detto non accompagnata da alcun ulteriore benché minimo barlume di prova a sostegno di quanto da questi soltanto asseritamente percepito e riferito.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene, quindi, che l’apparato probatorio raccolto dalla Procura Federale Interregionale non consenta di identificare il Sig. Marzolini (e di riflesso la società calcistica di appartenenza dello stesso) quale responsabile delle condotte ascritte, poiché esprimente intrinsechi profili di contraddittorietà e genericità inidonei a raggiungere quel grado di sufficiente certezza che si rende necessario applicare nel caso di specie.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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