F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 198/TFN – SD del 13 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27349/486 pf22-23/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti del sig. Donatello Recchi + altri – Reg. Prot. 183/TFN-SD

Decisione/0198/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0183/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27349/486 pf2223/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti dei sigg. Donatello Recchi, Alessio Tofoni, Gianluca Poloni, Michelangelo Ciotti e delle società AFC Fermo SSD A RL e Montottone Grottese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27349/486 pf22-23/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti di:

1. sig. Donatello Recchi, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società AFC Fermo SSD a RL:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2 e all’art. 39 comma 1 lett. Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e al Comunicato Ufficiale n. 33 Stagione Sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alessio Tofoni – soggetto non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società AFC Fermo – durante la stagione sportiva 2022-2023 di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo al posto di un allenatore dei portieri abilitato di cui la società non si è dotata; nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Michelangelo Ciotti – il quale benché tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese ASD ma iscritto all’Albo del Settore tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti – di svolgere in assenza del sig. Alessio Tofoni l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo;

2. sig. Alessio Tofoni, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società AFC Fermo SSD a RL:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2 e 39 comma 1 lettera Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 33 Stagione Sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2022-2023, benché non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società AFC Fermo ha svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi e Allievi della Società AFC Fermo al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata;

3. sig. Gianluca Poloni, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Montottone Grottese ASD: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Michelangelo Ciotti, soggetto tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese ASD di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo;

4. sig. Michelangelo Ciotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Montottone Grottese ASD:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 comma 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico poiché durante la stagione sportiva 2022-2023 pur tesserato unicamente come calciatore per la società Montottone Grottese ASD – benché iscritto all’Albo del Settore tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti - ha svolto l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC, Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo;

5. società AFC Fermo SSD a RL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Donatello Recchi e Alessio Tofoni e Michelangelo Ciotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

6. società Montottone Grottese ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gianluca Poloni e Michelangelo Ciotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg. Michelangelo Ciotti, Donatello Recchi, Alessio Tofoni, nonché la società AFC Fermo SSD a RL, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Mirko Franconi, in rappresentanza del sig. Michelangelo Ciotti, nessuno per i sigg. Donatello Recchi, Alessio Tofoni e per la società AFC Fermo SSD a RL, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Michelangelo Ciotti, mesi 2 (due) di squalifica;

- per il sig. Donatello Recchi, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Alessio Tofoni, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per la società AFC Fermo SSD a RL, euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 13 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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