F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 203/TFN – SD del 16 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27030/332pf22-23/GC/GR/ff del 10 maggio 2023 depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. Salvatore Merolla – Reg. Prot. 177/TFN-SD
Decisione/0203/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0177/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27030/332pf22-23/GC/GR/ff del 10 maggio 2023 depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. Salvatore Merolla,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto prot. 27030/332pf22- 23/GC/GR/ff del 10 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
1. la sig.ra Elisabetta Incoronato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ares Team SSD a RL, per rispondere: “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 e 38 comma 1, delle NOIF, dall’art. 35 comma 1 e dall’art. 39 comma 1 lettera Fd) del regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa - quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ares Team SSD a RL - omesso di provvedere, per la stagione sportiva 2022-2023, al regolare tesseramento di un allenatore abilitato per la conduzione della squadra della società Ares Team SSD a RL al campionato Allievi Regionali Under 18, nonché per aver affidato la conduzione della squadra ed aver consentito e comunque non impedito, che il sig. Salvatore Merolla - soggetto privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società Ares Team - svolgesse sino all’11 dicembre 2022 il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché ancora per aver affidato la conduzione della squadra ed aver consentito e comunque non impedito, che il sig. Pasquale Festa – iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società Ares Team S.S.D. a R.L - svolgesse il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – GT 10 Palla al Centro del 6 novembre 2022; Campania Puteolana – Ares Team del 12 novembre 2022, Atletico Marano – Ares Team del 20 novembre 2022, Ares Team – Pro Vives Calcio del 26 novembre 2022 e Ares Team – RD Internapoli Kennedy del 20 dicembre 2022 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché per avere consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Festa nella stagione sportiva 2022-2023, benché iscritto ai ruoli del settore tecnico, di tesserarsi quale Dirigente Accompagnatore in favore della società Ares Team SSD a RL senza chiedere e ottenere la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico”;
2. il sig. Raffaele D’Auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RD Internapoli Kennedy, per rispondere: “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 e 38 comma 1, delle NOIF e dall’art. 39 comma 1 lettera Fd) del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso - quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RD Internapoli Kennedy - affidato dal 19 dicembre 2022 la conduzione della squadra della Categoria Allievi Regionali Under 18 al sig. Salvatore Merolla ed aver consentito e comunque non impedito che lo stesso sig. Merolla - soggetto privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società SSDARL RD Internapoli Kennedy - dal 19 dicembre 2022 svolgesse il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 tutte valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B”;
3. il sig. Pasquale Festa, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore ufficiale con la società Ares Team SSD a RL, per rispondere: “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1, 35 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso - iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società Ares Team SSD a RL - svolto nella stagione sportiva 2022 - 2023 l’attività di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – GT 10 Palla al Centro del 6 novembre 2022; Campania Puteolana – Ares Team del 12 novembre 2022, Atletico Marano – Ares Team del 20 novembre 2022, Ares Team – Pro Vives Calcio del 26 novembre 2022 e Ares Team – R.D. Internapoli Kennedy del 20 dicembre 2022 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18Girone B; nonché ancora per essersi tesserato durante la stagione sportiva 2022-2023, benché iscritto ai ruoli del settore tecnico, quale Dirigente Accompagnatore in favore della società Ares Team SSD a RL senza chiedere e ottenere la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico”;
4. il sig. Salvatore Merolla, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Ares Team SSD A RL e della SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, per rispondere: “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF. per avere lo stesso - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società Ares Team – svolto sino al 11 dicembre 2022, il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 della squadra della società Ares Team SSD ARL sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché ancora per aver svolto dal 19 dicembre 2022 - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società SSDARL RD Internapoli Kennedy - l’attività di allenatore della squadra della Categoria Allievi Regionali Under 18 della società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare: Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B”.
5. la società Ares Team SSD ARL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Elisabetta Incoronato, Salvatore Merolla e Pasquale Festa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
6. la società SSDARL RD Internapoli Kennedy a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Raffaele D’Auria e Salvatore Merolla così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 3 novembre 2022 della Sig.ra Elisabetta Incoronato, Presidente dell’Ares Team SSD a RL, trasmessa all’Ufficio della Procura per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale Campania FIGC – LND e relativa ad una presunta attività di proselitismo portata avanti dal tecnico a cui era affidata la categoria under 18 della società, finalizzata alla partecipazione ad altri tornei di alcuni calciatori tesserati presso l’Ares Team SSD a RL.
Esperita l’attività di indagine, non essendo emersa l’attività di proselitismo denunciata ma ulteriori e diversi profili di responsabilità, la Procura Federale notificava, in data 29 marzo 2023, la comunicazione di conclusione delle indagini contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai soggetti di seguito indicati:
- la sig.ra Elisabetta Incoronato, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ares Team SSD a RL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 e 38 comma 1, delle NOIF, dall’art. 35 comma 1 e dall’art. 39 comma 1 lettera Fd) del regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa - quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ares Team SSD a RL - omesso di provvedere, per la stagione sportiva 2022-2023, al regolare tesseramento di un allenatore abilitato per la conduzione della squadra della società Ares Team SSD a RL al campionato Allievi Regionali Under 18, nonché per aver affidato la conduzione della squadra ed aver consentito e comunque non impedito, che il sig. Salvatore Merolla - soggetto privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società Ares Team - svolgesse sino all’11 dicembre 2022 il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché ancora per aver affidato la conduzione della squadra ed aver consentito e comunque non impedito, che il sig. Pasquale Festa – iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società Ares Team SSD a RL - svolgesse il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – GT 10 Palla al Centro del 6 novembre 2022; Campania Puteolana – Ares Team del 12 novembre 2022, Atletico Marano – Ares Team del 20 novembre 2022, Ares Team – Pro Vives Calcio del 26 novembre 2022 e Ares Team – R.D. Internapoli Kennedy del 20 dicembre 2022 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Pasquale Festa nella stagione sportiva 2022-2023, benché iscritto ai ruoli del settore tecnico, di tesserarsi quale Dirigente Accompagnatore in favore della società Ares Team S.S.D. a R.L senza chiedere e ottenere la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico;
- il sig. Raffaele D’Auria, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RD Internapoli Kennedy, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 e 38 comma 1, delle NOIF e dall’art. 39 comma 1 lettera Fd) del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso - quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSDARL RD Internapoli Kennedy - affidato dal 19 dicembre 2022 la conduzione della squadra della Categoria Allievi Regionali Under 18 al sig. Salvatore Merolla ed aver consentito e comunque non impedito che lo stesso sig. Merolla - soggetto privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società SSDARL RD Internapoli Kennedy - dal 19 dicembre 2022 svolgesse il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22.1.2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 tutte valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; - il sig. Pasquale Festa, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore ufficiale con la società Ares Team SSD a RL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1, 35 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso - iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società Ares Team SSD a RL - svolto nella stagione sportiva 2022 - 2023 l’attività di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – GT 10 Palla al Centro del 6 novembre 2022; Campania Puteolana – Ares Team del 12 novembre 2022, Atletico Marano – Ares Team del 20 novembre 2022, Ares Team – Pro Vives Calcio del 26 novembre 2022 e Ares Team – R.D. Internapoli Kennedy del 20 dicembre 2022 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under; nonchè ancora per essersi tesserato durante la stagione sportiva 2022-2023, benché iscritto ai ruoli del settore tecnico, quale Dirigente Accompagnatore in favore della società Ares Team SSD a RL senza chiedere e ottenere la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico;
- il sig. Salvatore Merolla, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Ares Team SSD ARL e della SSDARL RD Internapoli Kennedy, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società Ares Team – svolto sino al 11 dicembre 2022, il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 della squadra della società Ares Team SSD ARL, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché ancora per aver svolto dal 19 dicembre 2022 - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società SSDARL RD Internapoli Kennedy - l’attività di allenatore della squadra della Categoria Allievi Regionali Under 18 della società SSDARL RD Internapoli Kennedy sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare: Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B.
- la Ares Team SSD a RL ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della Società, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Elisabetta Incoronato ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Salvatore Merolla e Pasquale Festa hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.
- la SSDARL RD Internapoli Kennedy ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della Società, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Raffaele D’Auria ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Salvatore Merolla ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.
È seguita, pertanto, in data 11 maggio 2023 la notifica del deferimento in oggetto alla sig.ra Elisabetta Incoronato, al sig. Raffaele D’Auria, al sig. Pasquale Festa, al sig. Salvatore Merolla ed alle società Ares Team SSD ARL e SSDARL RD Internapoli Kennedy.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dai deferiti.
Il dibattimento
Prima dell’apertura dell’udienza del 7 giugno 2023, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Elisabetta Incoronato, Raffaele D’Auria e Pasquale Festa, nonché le società Ares Team SSD ARL e SSDARL RD Internapoli Kennedy, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Giuseppe Matacena, in rappresentanza dei sigg.ri Elisabetta Incoronato, Raffaele D’Auria, Pasquale Festa e delle società Ares Team SSD ARL e SSDARL RD Internapoli Kennedy, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, ha dichiarato efficaci gli accordi e chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.
La trattazione è proseguita nei confronti del sig. Salvatore Merolla non costituito e non comparso in udienza.
Per la Procura Federale ha preso la parola l’avv. Maurizio Gentile, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione.
La decisione
L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione, da parte del sig. Salvatore Merolla, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società – svolto sino al 11 dicembre 2022, il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 della società Ares Team SSD ARL, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; per aver svolto dal 19 dicembre 2022 - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società - l’attività di allenatore della squadra della Categoria Allievi Regionali Under 18 della società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare: Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B.
In particolare, l’art. 23 comma 1 delle NOIF, rubricato “I tecnici” prevede che “1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” mentre il sig. Salvatore Merolla, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, non risultava né tesserato né iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico Federale.
La disposizione risulta, quindi, pacificamente violata dal soggetto deferito in quanto i documenti di gara acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale, nonché le stesse dichiarazioni rese dal Merolla in sede di audizione il 2 febbraio 2023, ne comprovano l’inosservanza. Il sig. Merolla in occasione delle gare Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B viene indicato come allenatore nelle relative distinte dei giocatori partecipanti alla gara; in occasione delle gare Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 viene indicato nei documenti di gara come allenatore e talvolta anche come Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra. Lo stesso sig. Merolla in sede di audizione ha dichiarato che “Nella stagione 2022 2023 non sono tesserato con alcuna squadra, ho iniziato a collaborare con la società Ares Team, svolgendo la funzione di aiuto al mister… Ho partecipato come collaboratore della società Ares Team nel campionato U18 regionale…. Dal mese di Gennaio collaboro con la società internapoli…”.
Nel caso in esame risulta, pertanto, dalla esperita istruttoria versata in atti che il sig. Salvatore Merolla ha svolto attività come allenatore sebbene privo delle necessarie abilitazioni del Settore Tecnico e senza essere tesserato per le società in favore delle quali eseguiva la prestazione, in tal modo violando l’ordinamento federale.
Le condotte oggetto di contestazione sono pertanto ascrivibili al sig. Salvatore Merolla, il quale, ancorché all’epoca dei fatti fosse soggetto non tesserato, è chiamato a risponderne in quanto soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse delle società Ares Team SSD ARL e SSDARL R.D. Internapoli Kennedy.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Salvatore Merolla la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 16 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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