F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 204/TFN – SD del 19 Giugno 2023 (motivazioni) – Ricorso della società USD Breno contro LND + altri – Reg. Prot. 175/TFN-SD

Decisione/0204/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0175/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE

DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini – Componente

 Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 giugno 2023, sul ricorso ex artt. 84, comma 1, lett, b) e 86 CGS - FIGC con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 96 CGS FIGC proposto dalla società USD Breno avverso il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023 nella parte in cui viene determinata la classifica finale del Girone B del Campionato Nazionale di Serie D e la conseguente calendarizzazione dei “Play out Campionato Serie D Girone B: Folgore Caratese - Città di Varese e 1913 Seregno – Breno” nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente, nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, del Dipartimento Interregionale – LND e della società US 1913 Seregno Calcio SRL, altresì notificato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alle società SC Caronnese SSD A RL, ASD Sona Calcio, SSD A RL Città di Varese, US Folgore Caratese ASD,

la seguente

DECISIONE

Fatto

Con ricorso in data 10 maggio 2023, proposto ai sensi dell’art. 79 CGS FIGC, la società USD Breno (da ora anche Breno, la società, la ricorrente) chiedeva, nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, del suo Dipartimento Interregionale e della US Seregno Calcio Srl (da ora anche Seregno o la resistente), che quest’ultima venisse sanzionata con la penalizzazione di 14 punti (o altra ritenuta congrua) in classifica nella s.s. 2022/2023, con conseguente annullamento del C.U. della LND – Dip.to Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023 di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato di Serie D e della conseguente calendarizzazione dei play out di tale Girone, ordinando alla LND di modificare la classifica e, di conseguenza, i play out.

A fondamento del ricorso deduceva, premesse argomentazioni sulla competenza di questo Tribunale, nonché sulla legittimazione ad agire e sull’interesse a ricorrere della società, che il Seregno, nella s.s. 2022/2023, aveva schierato in campo in n. 14 gare di Campionato il calciatore Konate Dramane in violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF, essendo lo stesso risultato tesserato, nella suddetta stagione sportiva, dapprima con la società professionistica Hellas Verona Spa, poi con la società professionistica albanese KF Skenderbeu, poi con la società dilettantistica SSDARL Aglianese Calcio 1923, infine con la società dilettantistica US Seregno 1913.

Conseguentemente il Seregno doveva essere sanzionato con irrogazione di 14 punti di penalizzazione in classifica (1 punto per gara) e conseguente rimodulazione della classifica del Girone B del Campionato di Serie D.

In via cautelare, la ricorrente chiedeva, stante l’imminenza della disputa dei playout (14 maggio), la sospensione degli atti impugnati con provvedimento presidenziale monocratico ovvero con provvedimento collegiale.

Con decreto monocratico n. 15/TFNSD-2022-2023 in data 11 maggio 2023, il Presidente del Tribunale rigettava la richiesta della ricorrente dichiarandola inammissibile, pretendendosi con il ricorso l’irrogazione di una sanzione disciplinare “in dispregio alla competenza funzionale di iniziativa, indagine e deferimento spettante alla Procura Federale….” e, comunque, infondata, non ravvisandosi la violazione dell’art. 95 delle NOIF dedotta dalla ricorrente, fissando poi l’udienza del 16 maggio 2023 per la valutazione, in sede collegiale, della medesima istanza cautelare.

In vista di tale udienza si costituivano oppositivamente la Lega Nazionale Dilettanti e l’US 1913 Seregno Calcio Srl, deducendo l’inammissibilità del ricorso (con invocazione della lite temeraria da parte della resistente) e l’infondatezza dello stesso.

All’udienza del 16 maggio 2023 compariva l’Avv. Andrea Scalco, per la ricorrente, insistendo nel ricorso e sottolineando, in particolare, la ritenuta erroneità del decreto monocratico relativamente all’interpretazione dell’art. 95 delle NOIF e, stante l’avvenuta disputa del play out, l’annullamento delle relative gare con sospensione dei provvedimenti conseguenti.

Per la LND compariva l’Avv. Giancarlo Gentile, insistendo sulla inammissibilità del ricorso richiedendosi l’irrogazione di una sanzione disciplinare, con travolgimento del procedimento specificamente previsto dal CGS FIGC e, comunque, sulla sua infondatezza essendo in ogni caso il tesseramento del calciatore Konate Dramane del tutto legittimo.

Similare posizione processuale assumeva l’Avv. Matteo Corsi, comparso in rappresentanza della resistente, ricordando come la vicenda sostanziale era già stata esaminata in sede di giustizia endofederale, con conferma della legittimità del tesseramento. Il Tribunale, in esito alla fase procedimentale cautelare, respingeva le richieste della ricorrente con decisione n. 0186/TFNSD2022-2023 ritenendole inammissibili con la seguente motivazione: “L’art. 79 CGS FIGC, invocato dalla ricorrente, prevede la competenza in primo grado del Tribunale federale “su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Nella fattispecie, è risultato acclarato che la violazione posta a fondamento del ricorso è stata già esaminata dal Giudice sportivo nazionale e dalla Corte sportiva d’appello nel senso della legittimità del tesseramento del già citato calciatore per il Seregno. Con la conseguenza che la disposizione invocata dalla ricorrente non può, nella fattispecie, essere posta a fondamento del ricorso, che, per conseguenza, è inammissibile.

Ma, al di là della presente fattispecie nella quale i fatti oggetto di ricorso erano già stati oggetto di decisioni del Giudice sportivo, giammai questo Tribunale si potrebbe sostituire (anche in caso ipotetico di inerzia) alla potestà della Procura Federale di esercitare l’azione disciplinare a partire dall’apertura di una indagine, di attivare l’attività inquirente, di valutarne le risultanze e di decidere se procedere all’archiviazione (previo consenso della Procura Generale dello Sport) ovvero al deferimento.

In tali sensi, già l’art. 34, comma 16, dello Statuto F.I.G.C. detta il principio che “La Procura Federale …. esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva” e i precedenti comma 7 e 9 attribuiscono ai Tribunali federali (nazionale e territoriali) la funzione di “giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ...”.

Mentre, dal suo canto, il Codice di Giustizia F.I.G.C., in attuazione della ricordata disposizione statutaria, prevede, all’art. 116, comma 1, che “La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping”.

Da tale quadro delle norme dell’ordinamento sportivo discende evidente e senza alcune diversa possibilità ordinamentale e interpretativa che le funzioni inquirenti e requirenti in ambito F.I.G.C. possono essere svolte esclusivamente dalla Procura federale. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che giammai il Tribunale potrebbe svolgere, esso solo, funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti a ciò ostando (primo fra tutti) il principio della terzietà del giudicante, che è cardine di ogni ordinamento democratico. Senza trascurare che, in tale negletta ipotesi, l’attività inquirente verrebbe sottratta alla supervisione della Procura generale dello Sport e che la stessa parte indagata perderebbe facoltà di definizione anticipata quale, primo fra tutti, l’accordo ex art. 126 C.G.S., del tutto correttamente sottratto alla valutazione del Tribunale.

Anche queste seconde, più generali ma anche più ordinamentali, considerazioni conducono alla inammissibilità del ricorso della USD Breno”.

Con la decisione cautelare veniva inoltre fissata l’udienza di merito per il giorno 15 giugno 2023.

In vista di tale udienza, la Lega Nazionale Dilettanti ha depositato una seconda breve memoria, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per la sua infondatezza, con vittoria di spese e compensi di legge.

All’udienza del 15 giugno 2023 sono comparsi l’Avv. Andrea Scalco per la ricorrente, il quale ha osservato che il ricorso è stato proposto avverso una delibera della LND e, quindi, va scrutinato dal Tribunale; l’Avv. Giancarlo Gentile per la LND, il quale ha insistito su quanto dedotto nelle memorie depositate chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese; l’Avv. Antonio Sclapari per la resistente US 1913 Seregno Calcio Srl, il quale si è riportato alla memoria depositata in atti, argomentando sulle relative motivazioni e chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

La decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Va premesso che quanto dedotto in sede di udienza dal difensore della ricorrente risulta del tutto irrilevante rispetto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l’ipotetico annullamento della delibera (in realtà, un C.U. di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato Nazionale di Serie D e la conseguente calendarizzazione dei play out; atto “oggettivo” e proprio dell’azione organizzatoria del Campionato interessato, privo di manifestazione di volontà in quanto meramente certificativo) dovrebbe indispensabilmente essere preceduto dalla valutazione della ragione posta a fondamento della pretesa annullatoria: la posizione (dedotta irregolare dalla ricorrente) del calciatore Konate Dramane. Posizione, peraltro, già valutata regolare dalla Corte Sportiva d’Appello con decisione n. 209/CSA del 3 maggio 2023 e con decisione n. 229/CSA del 24 maggio 2023, quest’ultima resa su ricorso del Breno per la partecipazione del ridetto calciatore alla gara disputata il 14 maggio 2023 contro il Seregno in fase di playout del Campionato di Serie D, girone B.

Ciò premesso, a fondamento della pronuncia il Tribunale richiama il comma 1 dell’art. 51 CGS il quale prescrive che “ Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono …. redatte in maniera chiara e sintetica” e il comma 3 del medesimo articolo che consente la motivazione “…. mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva”.

Nel caso di specie, si richiama, a motivazione della presente decisione, la precedente decisione di questo Tribunale n. 0186/TFNSD- 2022-2023 resa nella fase cautelate del presente procedimento, da aversi qui all’occorrenza integralmente riportata. Ad abundantiam, si rileva, comunque, che il ricorso risulta manifestamente infondato, stante la evidente legittimità del tesseramento del calciatore Konate Dramane alla luce della costante e granitica giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, a tenore della quale “la legittima partecipazione del calciatore alla gara in questione consegue automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato con l’inserimento cioè della relativa posizione nei tabulati federali”.

E, ancor più, dalla decisione n. 229/CSA del 24 maggio 2023 resa su ricorso della società Breno con riferimento proprio alla specifica fattispecie del tesseramento del ripetuto calciatore.

Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese, il Tribunale ritiene sussistente il presupposto per l’applicazione dell’art. 55 CGS e, conseguentemente, ritiene doveroso condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti costituite, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna delle due parti costituite.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del

Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022

 

IL PRESIDENTE RELATORE

          Carlo Sica               

 

Depositato in data 19 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it