F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 249/CSA pubblicata del 15 Giugno 2023 – U.S. Città di Pontedera S.r.l.

Decisione n. 249/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 282/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 282/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Città di Pontedera S.r.l. in data 22.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.05.2023, il Dott. Alberto Urso;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Città di Pontedera S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (Com. Uff. n. 121 del 15.05.2023) con cui è stata inflitta al proprio calciatore Freschi Nicolas la sanzione della squalifica per cinque gare effettive in quanto, nel corso della gara del Campionato Nazionale Under 17 Lega Pro fra U.S. Pontedera e Crotone del 14 maggio 2023, “Espulso per grave fallo di giuoco proferiva una frase offensiva nei confronti dell’Arbitro”.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce che la sanzione irrogata al Freschi sarebbe eccessiva, in quanto il fallo di gioco dallo stesso commesso sarebbe idoneo, di suo, a fondare una squalifica per una giornata, mentre l’espressione ingiuriosa rivolta all’arbitro meriterebbe una squalifica non superiore a due giornate, ciò in un contesto in cui il comportamento dovrebbe ritenersi unitario in quanto commesso in unico frangente, in un momento di grande tensione emotiva per il calciatore.

La reclamante invoca anche l’applicazione delle circostanze attenuanti considerata la giovane età del calciatore, l’unica parola ingiuriosa pronunciata, rimasta isolata, la sostanziale assenza di precedenti disciplinari, la continuazione della condotta. 

Concludendo in conformità, la reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore nella misura ritenuta di giustizia.

Alla riunione del 31 maggio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il rapporto dell’arbitro, sulla cui base il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione impugnata, riferiva quanto segue alla voce “Calciatori Espulsi e motivazione”: “Al 50’ del 2t il n° 15 sig. Freschi Nicolas perché, commetteva un fallo, entrando con vigoria sproporzionata colpendo con i tacchetti la caviglia di un avversario con il pallone a distanza di gioco.

Mentre usciva dal terreno di gioco mi proferiva le seguenti parole ‘Arbitro vaffanculo’”. L’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., come modificato giusta Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023, prevede che “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

A sua volta l’art. 9, comma 7, C.G.S. stabilisce che “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”.

Nel caso di specie, il Freschi veniva espulso per un fallo di gioco (ciò che implicava ex art. 9, comma 7, cit. l’irrogazione della squalifica minima di una giornata), e successivamente indirizzava nei confronti dell’arbitro l’espressione ingiuriosa suindicata, sanzionata dal suddetto art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. con la pena minima di quattro giornate di squalifica.

In tale cornice, l’univoco e ingiustificabile tenore ingiurioso dell’espressione (“Arbitro vaffanculo”) esclude l’applicabilità di attenuanti, anche generiche, mentre la netta distinzione delle condotte sanzionate (pur poste in essere in un ristretto arco temporale), e l’autonomo profilo di disvalore dalle stesse emergente, esclude che sia ravvisabile nella specie una continuazione fra i fatti commessi.

Per tali ragioni il reclamo va respinto e la sanzione integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                        Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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