F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 252/CSA pubblicata del 15 Giugno 2023 – S S.S. Lazio Women 2015 A.r.l.

Decisione n. 252/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 286/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente 

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 286/CSA/2022-2023, proposto dalla società S S.S. Lazio Women 2015 A.r.l. in data 25.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 196/DCF del 23.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.5.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 25.5.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società S.S. Lazio Women 2015 a r.l. (di seguito, Lazio Women) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 196/DCF del 23.5.2023, con la quale è stata comminata alla calciatrice Visentin Noemi, propria tesserata, la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara, “per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara (infrazione rilevata dall’AA1)”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Women Hellas Verona – Lazio Women, disputatosi a Verona il 21.5.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di serie B. La sanzione è stata comminata sulla base del seguente referto dell’Assistente n. 1: “al 47’ del 2T richiamavo l’attenzione dell’AE per comunicare che la sig.ra Noemi Visentin, calciatrice della società Lazio Women 2015 identificata con il n. 99, usciva dall’area tecnica criticando l’operato della terna arbitrale dicendo: “avete rotto i coglioni”. L’AE provvedeva notificando l’espulsione”.

La reclamante non contesta la condotta tenuta dalla tesserata, né la portata irriguardosa dell’espressione profferita. Tuttavia, con il conforto di taluni, asseriti precedenti, invoca circostanze attenuanti nell’applicazione dell’art. 36 C.G.S., consistenti nella “genericità nel manifestare le proprie doglianze”, per non essersi la calciatrice direttamente rivolta agli Ufficiali di gara.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Al di là del facile rilievo che non si vede a chi altri, se non agli Ufficiali di gara, la calciatrice avrebbe rivolto l’espressione volgare, la reclamante omette evidentemente di considerare che la sanzione minima della squalifica prevista dall’art. 36, lett. a), C.G.S. (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), originariamente pari a n. 2 giornate, è stata inasprita a n. 4 giornate con il C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023. Sicchè, al di là di (peraltro inesistenti) circostanze attenuanti, la decisione del Giudice Sportivo andrebbe da questa Corte censurata per non avere assolutamente giustificato una così significativa riduzione del minimo edittale.

Reformatio in peius cui, nel caso di specie, non si dà corso, atteso che, essendo stato il reclamo (ammissibilmente) proposto dalla Società, l’aggravamento della sanzione si realizzerebbe ingiustamente anche in danno della tesserata, di colei cioè che non ha ritenuto di contestare il provvedimento del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                 Patrizio Leozappa  

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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