F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 253/CSA pubblicata del 15 Giugno 2023 – A.S.D. Giulianova

Decisione n. 253/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 291/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente    

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 291/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Giulianova in data 31.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND, di cui al Com. Uff. n.362 del 30.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.06.2023, il dott. Sebastiano Zafarana; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. GIULIANOVA ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n.362 del 30 maggio 2023), in relazione alla gara Progresso/Giulianova del 28.05.2023 (gara spareggio tra le seconde classificate nei campionati di eccellenza s.s. 2022-2023).

Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, così motivando il provvedimento: “Per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un A.A. numerosi sputi (15-20) e bicchieri di acqua e di birra che lo colpivano alla schiena e alla testa nonché due bottigliette di acqua semipiene sul campo per destinazione. Nella circostanza, i medesimi, si aggrappavano e scuotevano la rete di recinzione cercando di colpire un A.A. con delle aste di bandiera. Tale comportamento provocava il danneggiamento della rete di recinzione. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”.

La società Giulianova ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nella circostanza per cui è causa.

La società reclamante sostiene in sintesi:

- che la decisione appellata non darebbe conto degli articoli del C.G.S. di cui ha fatto applicazione;

- che relativamente alla sanzione dell’ammenda, sarebbe stato applicato in via sommaria l’art.26 CGS senza tenere in debito conto le circostanze attenuanti di cui agli artt. 7, 13 e 15, che avrebbero imposto una riduzione della sanzione comminata;

- che relativamente, invece, alla sanzione della disputa della gara di ritorno a porte chiuse, non soltanto non sarebbero state debitamente considerate le suddette circostanze attenuanti, ma altresì non ricorrerebbe alcun presupposto oggettivo (episodio di violenza) tale da giustificare una così grave sanzione.

La reclamante, offre quali mezzi di prova:

- le dichiarazioni testimoniali del Maresciallo Vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Maggiore e del Commissario di P.S. in forza al reparto DIGOS della Questura di Teramo, dei quali ha chiesto l’escussione su specifici capitoli di prova vertenti, da un lato, a comprovare l’assenza di comportamenti violenti dei propri sostenitori durante lo svolgimento della gara e, dall’altro, a comprovare l’adozione, da parte della società, di misure idonee a prevenire appunto, e se del caso a contenere, eventuali comportamenti violenti dei propri sostenitori;

- immagini fotografiche (a corredo del ricorso) ed immagini televisive (circa 6/7 minuti di riprese tratte dalla diretta ufficiale e presenti sui server dell'emittente “Super J” di cui fornisce il link).

La reclamante chiede, pertanto, che questa Corte:

- riduca l’ammenda di € 2.000,00 riconoscendo la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt.17-13-15 e delle plurime circostanze di cui all’art.29 C.G.S.; - annulli la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 1 giugno 2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dei mezzi di prova offerti dalla società reclamante a supporto delle proprie tesi difensive.

Quanto alla prova televisiva l’art. 58 del C.G.S. (mezzi audiovisivi) stabilisce al comma 1 che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”.

La giurisprudenza di questa Corte - ribadita la prevalenza del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti - ha sempre affermato il principio secondo cui gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro e/o gli altri ufficiali di gara sono incorsi all'atto di comminare una ammonizione o di determinare un'espulsione o un allontanamento dal campo nei confronti di un soggetto diverso da quello che si era reso protagonista del comportamento illegittimo.

In altre parole l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha valenza soltanto sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale; e comunque essa è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia controversa l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati. Nel caso di specie, invece, si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva della società per comportamenti violenti posti in essere dai propri sostenitori, fattispecie che esula con tutta evidenza dalle ipotesi di ammissibilità del mezzo di prova in argomento.

Quanto poi alla prova testimoniale, è evidente come le dichiarazioni del Maresciallo dei carabinieri e del Commissario di P.S. siano prive di alcun rilievo probatorio, non soltanto per la ridetta valenza di “piena prova” (ex art. 61, 1° comma, C.G.S.) che assumono gli atti ufficiali di gara, ma anche perché trattasi di mere dichiarazioni non assunte con le modalità di cui all’art. 60 C.G.S., ferma restando la dubbia ammissibilità della prova testimoniale nei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi e nei gradi successivi.

Nel caso in esame, peraltro, i documenti ufficiali di gara hanno descritto in modo puntuale e circostanziato il comportamento tenuto dai sostenitori del Giulianova e, per tale ragione, i mezzi di prova offerti dalla reclamante devono essere dichiarati inammissibili.

In particolare, questa Corte rileva che:

- nel rapporto arbitrale, l’Assistente dell’Arbitro n.2 riferisce che “Al 24 del pt, diversi tifosi riconducibili alla società Giulianova Calcio, posti alle mie spalle, mi indirizzavano circa 3 sputi e bicchieri d’acqua e birra, i quali mi raggiungevano all’altezza schiena. Per tutto il secondo tempo, senza interruzioni, gli stessi mi indirizzavano di continuo circa 15 sputi e innumerevoli bicchieri d’acqua e birra, i quali mi raggiungevano all’altezza della schiena e testa”.

- Inoltre nell’Allegato al rapporto di gara, il Commissario di Campo ha refertato che: “Dal 12’ minuto del I° TEMPO e fino al termine della gara i tifosi della società Giulianova, in un numero di circa 50 e che si trovavano sotto la parte della tribuna vicini alla rete di recinzione, a loro riservata scuotevano violentemente la stessa rete di recinzione ed in alcune occasioni si aggrappavano alla stessa rete di recinzione, sporgendosi sul terreno di giuoco lanciando della birra dai bicchieri di plastica che la contenevano verso l’assistente nr.2 e dell’acqua contenuta nelle bottigliette di plastica, attingendolo varie volte, nonché degli sputi che per circa quindici volte lo attingevano sulla schiena, così come dallo stesso riferito a fine gara.

Inoltre nel secondo tempo della gara a partire dal minuto 14 gli stessi tifosi, circa una decina si arrampicavano sulla rete di recinzione fino al culmine della stessa dove si posizionavano a cavallo della rete continuando nel loro comportamento descritto precedentemente, oltre a cercare di colpire lo stesso assistente con le aste di plastica delle bandiere, ma non riuscendo nel loro intento. …”.

Orbene gli elementi qualificanti i fatti in esame, come sopra refertati e confermati dall’Assistente arbitrale n.2 e dal Commissario di Campo, inducono questa Corte a ritenere – come anche ritenuto dal Giudice Sportivo - che nel caso di specie i sostenitori del Giulianova abbiano posto in essere una condotta violenta ai sensi dell’art.26 C.G.S. (Fatti violenti dei sostenitori) il quale al comma 1 recita: “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

Al riguardo la giurisprudenza sportiva ha avuto modo di sottolineare come “Secondo l’art. 26, comma 1, C.G.S. i fatti violenti commessi in occasione della gara sono addebitabili oggettivamente alla società se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. È da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una di giovani arrabbiati sono fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (n.49 CFA/20222023).

Nel caso di specie, e alla stregua dei surriferiti principi, è indubitabile che i numerosi sputi e il lancio di liquidi che hanno attinto l’Assistente n.2, la pressione esercitata dalla massa contro la rete di recinzione, il tentativo di colpire l’Assistente con le aste delle bandiere, la protratta durata di tali condotte (a partire dal 12’ pt fino alla fine della gara) costituiscono fatti gravi e violenti che giustificano l’applicazione delle sanzioni previste nei successivi commi del citato art.26, e in particolare, dal comma 4.

Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art.26 (Fatti violenti dei sostenitori), comma 4, recita infatti: “Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate”.

Ne consegue in primo luogo che la sanzione dell’ammenda, nella misura di € 2.000,00, appare senz’altro congrua e proporzionata rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori, essendo peraltro molto più prossima al minimo edittale che al suo massimo.

Inoltre anche la sanzione di disputare n.1 gara a porte chiuse appare congrua e pienamente rispondente alle previsioni del codice, posto che il comma 4 facoltizza il giudice, in caso di fatti particolarmente gravi, ad infliggere alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g) - che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica - “ferme restando le altre sanzioni applicabili”.

Se ai sensi dal citato comma 4, nei casi più gravi, il giudice sportivo ha il potere di comminare la più afflittiva sanzione prevista dall’art.8, comma 1, lettera g), deve a fortiori inferirsene che gli è implicitamente sempre concesso – in base a un giudizio di proporzionalità fondato sulla gravità dei fatti sottoposti al suo esame - di applicare anche le meno afflittive sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f) come richiamate dal precedente comma 3, trovando la sanzione dell’“obbligo di disputare a porte chiuse una o più gare” ulteriore fondamento anche nella locuzione “ferme restando le altre sanzioni applicabili”.

Quanto infine alle invocate attenuanti, si evince dal reclamo e dal contenuto del capitolato di prova testimoniale fatto pervenire a questa Corte, che la reclamante in sostanza rivendica il merito di avere “… volontariamente portato una squadra formata da nr. 5 addetti stadio e 1 dirigente responsabile al fine di collaborare a gestire l’evento ed i propri tifosi” la quale avrebbe svolto parte attiva nel servizio di sicurezza dando un contributo sempre attivo alle FF.OO. intervenute.

E tuttavia, rileva questa Corte che l’art. 7 C.G.S. (Scriminante o attenuante della responsabilità della società) recita che “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”.

Il successivo art. 29 (Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori) prevede, più nello specifico, che “1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

Entrambe le disposizioni in esame presuppongono, dunque, da parte degli organi di giustizia sportiva, anche una valutazione circa l’effettiva “idoneità” ed “efficacia” del modello organizzativo e di prevenzione posto in essere dalla società laddove, invece, risulta evidente dai referti di gara che il modello organizzativo si è rivelato alla prova dei fatti inidoneo ed inefficace.

In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante (ammenda e disputa di una gara a porte chiuse) sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta minacciosa e violenta tenuta dai propri sostenitori nei confronti dell’Assistente arbitrale n.2.

Per tutto quanto precede le domande di riduzione (generica) della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, e di annullamento della sanzione di disputare una gara a porte chiuse, complessivamente inflitte dal Giudice Sportivo non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società A.S.D. Giulianova deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.          

 

   L’ESTENSORE                                                                      IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it