F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 257/CSA pubblicata del 21 Giugno 2023 – S.S. Audax 1970 S. Angelo/A.S.D. MSG Rieti

 

Decisione/0001/CSA-2022-2023

Decisione n. 257/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 301/CSA/2022-2023 PST 0009/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Componente A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 301/CSA/2022-2023 PST 0009/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S. Audax 1970 S. Angelo in data 12.06.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1193 dell’11.06.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.06.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In seguito allo svolgimento della gara di Play Off di Serie C/1 calcio A 5, Audax 1970 S. Angelo / MSG Rieti, del 10.06.2006, la società Audax 1970 S. Angelo proponeva ricorso al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 FIGC LND, lamentando l’irregolare utilizzo da parte della MSG Rieti del calciatore Haddouchi El Fount Mohamed in occasione della predetta gara.

A detta della ricorrente il calciatore avrebbe partecipato alla gara in questione in posizione irregolare, poiché gravato da due ammonizioni (risultanti dai Comunicati Ufficiali n.1111 del 22.05.2023, in seguito alla gara del 20.05.2023 contro il Versilia C5, e

n. 1157 del 30.05.2023, in seguito alla gara del 27.05.2023 contro il Forlì) cui sarebbe conseguita, a detta della ricorrente, la squalifica automatica a carico dell'atleta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.895 del 04.04.2023.

Con memoria ritualmente depositata, la società MSG Rieti eccepiva l’irritualità e tardività dell’avverso preannuncio di ricorso, nonché la sua infondatezza, stante il dettato dell'art. 19, comma 8, lett. b) del CGS a norma del quale «la seconda ammonizione nelle gare di play off o play out, dei campionati nazionali della divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica» e dell’art. 9 del CU n. 895 del 04.04.2023, secondo cui, a detta della resistente, l'automatica squalifica ricorre solo nel caso in cui il giocatore riceva due ammonizioni nella stessa gara e venga espulso con declaratoria del Giudice Sportivo. In ogni caso nel CU n. 1157 del 30.05.2023 il giocatore n. 17 Haddouchi non risultava squalificato dal Giudice Sportivo.

Con decisione resa in data 11.06.2023 a mezzo del Comunicato Ufficiale n.1193, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della LND-FIGC statuiva che:

- Il ricorso è infondato e va respinto.

- Preliminarmente si rileva che in ricorso in epigrafe sia stato presentato tempestivamente dalla ricorrente nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nel al C.U. n.148/A del 21/03/2023.

- Quanto al merito: a seguito delle ricerche effettuate non risulta essere stata pubblicata sui comunicati ufficiali pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque alcuna sanzione di squalifica carico del calciatore in questione, il quale quindi alla data della disputa dell’incontro non aveva alcuna residua squalifica da dover scontare. Si precisa sul punto che ai sensi dell’art.21 del C.G.S. la sanzione della squalifica dei calciatori diviene esecutiva solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sui Comunicati Ufficiali e che in ogni caso in ambito nazionale non vige l’automatismo a carico dei calciatori espulsi previsto solo in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica. Tale regola inderogabile risulta richiamata anche nella nota contenuta nello stesso C.U. 895 del 04.04.2023 al cui interno viene espressamente ribadita per le sanzioni di squalifica dei calciatori la necessità di "declaratoria del G.S." salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Sul punto si rappresenta, inoltre, che la squalifica a carico dei tesserati per recidiva è regolata dal combinato disposto dagli artt.9 e 19 del C.G.S., e precisamente ai sensi dell'art.9 è previsto che "I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggono più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.", mentre ai sensi dell'art.19 comma 8 lett. b viene precisato che "la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’ automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica."

- Quanto, infine, alla dedotta presenza della squalifica a carico del prefato calciatore sul portale LND, nell’ area riservata alle società nel settore Giustizia Sportiva, si evidenzia come detto inserimento non abbia alcuna efficacia esecutiva considerato che ai sensi dell'art.21 del C.G.S. le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale, unico documento ufficiale che non ammette equivalenti. Tanto premesso se ne deduce che il giocatore HADDOUCHI EL FOUNT MOHAMED ha preso parte a pieno titolo all’ incontro in questione disputatosi il 10/06/2023.

- P.Q.M. di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO - A.S.D. MSG RIETI 2 – 7.

Avverso tale decisione la S.S. Audax 1970 S.Angelo ha proposto impugnazione con procedura d’urgenza, “per il seguente motivo:

- Il giocatore che ha partecipato alla gara con la società MSG RIETI, Sig. HADDOUCHI EL FOUNT MOHAMED nato il 14.04.2003 (matricola FIGC 1078814) con il comunicato n. 1111 del 22.05.2023, risultava ammonito per la prima volta, e nel comunicato n. 1157 del 30.05.2023, risultava ammonito per la seconda volta con conseguente squalifica automatica come da Art. 9 del regolamento pubblicato sul comunicato ufficiale 895 del 04.04.2023 (vedi allegato)

- Inoltre tale giornata di squalifica risulta anche nel portale LND nell’area riservata alle società nel settore “Giustizia Sportiva”.

La società Audax ha chiesto infliggersi alla società Rieti la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in esame.

La società Rieti ha depositato controdeduzioni che, tuttavia, devono essere dichiarate inammissibili e, pertanto, non possono essere prese in considerazione da questa Corte, in quanto trasmesse oltre i termini regolamentari, come abbreviati con Comunicato Ufficiale FIGC n.148/AA del 21.03.2023.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 giugno 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, rilevando, quale causa di inammissibilità e conseguente impossibilità a pronunciarsi nel merito, la totale mancanza e comunque assoluta carenza dei motivi del reclamo.

Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica…I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 4, C.G.S., “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata…”.

Nel caso di specie la società Audax si è limitata invece a riproporre pedissequamente il medesimo contenuto del ricorso di prime cure, omettendo completamente di articolare qualsivoglia censura avverso i capi della decisione impugnata ed astenendosi, pertanto, dall'indicare le ragioni per le quali la decisione gravata sarebbe stata erronea e, dunque, meritevole di riforma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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