F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0123/CFA pubblicata il 21 Giugno 2023 (motivazioni) – A.C.R. Siena 1904 S.p.A.- Sig. Emiliano Montanari/Procura Federale

Decisione/0123/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0146/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Alfredo Vitale - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0146/CFA/2022- 2023 proposto dalla società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. e dall’ing. Emiliano Montanari,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 174 del 16.05.2023,

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 14 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso e uditi l’avv. Paolo Rodella per i ricorrenti e il dott. Luca Scarpa per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 27 aprile 2023, Prot. 25893 /820pf22-23/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

a) il sig. Emiliano Montanari, Presidente del CdA e legale rappresentante dall'11 luglio 2022 della società ACR Siena 1904 Spa, per rispondere: a) della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi INPS relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23, nonché al permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022; b) della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte nell’ambito del procedimento n. 671pf22-23 (DEC/0159/TFNSD-2022-2023 del 17/04/2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie;

b) la società ACR Siena 1904 Spa, per rispondere a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Emiliano Montanari, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società ACR Siena 1904 Spa, dall'11 luglio 2022; b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023; c) della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte alla società nell’ambito del procedimento n. 671pf22-23 (DEC/0159/TFNSD-2022- 2023 del 17/04/2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.

Con l’impugnata decisione, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiarava inammissibile l’atto di intervento della Lega Italiana calcio professionistico e, in accoglimento del deferimento della Procura federale, irrogava le seguenti sanzioni:

a) per il sig. Emiliano Montanari, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

b) per la società ACR Siena 1904 Spa, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Avverso la citata decisione proponevano reclamo sia il signor Montanari sia la società Siena calcio eccependo:

a) in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità del giudizio per essere state emesse due distinte e successive comunicazioni di conclusioni indagini (una in data 7 aprile 2023 con la quale veniva contestato "il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute IRPEF e contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 e delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021- agosto 2022" e un’altra in data 18 aprile 2023 (che, ad avviso della Procura federale, annullava e sostituiva la prima), con la quale si contestava "il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi INPS relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022". Con riferimento a tale eccezione, i ricorrenti impugnavano ben quattro capi della sentenza di primo grado con riferimento alle diverse argomentazioni utilizzate per respingere l’analoga eccezione proposta in primo grado.

b) nel merito, la violazione del principio del ne bis in idem conseguente all’irrogazione di una sanzione sia per il presunto mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, sia del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle medesime ritenute IRPEF;

c) ancora nel merito, la mancata valutazione delle prove offerte al fine di dimostrare il pieno adempimento degli obblighi in tema di IRPEF e contributi INPS.

Con memoria del 7 giugno 2023, si costituiva in giudizio la Procura federale per opporsi al reclamo.

In data 13 giugno 2023, i ricorrenti depositavano ulteriore documentazione a sostegno delle proprie tesi.

Nell’udienza del 14 giugno 2023, uditi l’avv. Rodella per i ricorrenti e l’avv. Scarpa per la Procura federale, entrambi collegati in videoconferenza, il Collegio si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari non meritano accoglimento.

La sequenza temporale delle indagini, come prevista dal CGS, è molto precisa: l’apertura delle indagini deve avvenire tramite iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante; le indagini devono chiudersi entro 60 giorni dall’iscrizione, salvo eventuali proroghe, là dove concesse; al deferito deve essere inviato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, un avviso di conclusione delle stesse, salvo richiesta di archiviazione, con assegnazione dei termini a difesa; a seguito della notifica dell’avviso, il deferito può chiedere di essere audito ovvero può inviare memorie; infine, ove ritiene ancora sussistenti gli estremi dell’illecito disciplinare, la Procura deve notificare l’atto di deferimento.

Ne deriva che, ai sensi degli artt. 119, 123 e 125 CGS FIGC, il deferimento da parte della Procura federale deve essere: a) esercitato entro i termini di cui all’art. 119 e b) preceduto dall’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 123.

Dalla lettura delle citate norme emerge che la Procura ha il potere di svolgere indagini fino alla scadenza del termine di cui all’art. 119 (fatte salve le ipotesi di proroga del termine), pena l’inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente.

Pertanto, posto che la suddetta inutilizzabilità è prevista solo in ipotesi di superamento del termine massimo di durata delle indagini, ne consegue che l’invio dell’avviso di conclusione delle stesse non implica l’esaurimento del relativo potere che permane, dunque, fino alla scadenza del citato termine.

Del resto, la ratio dell’avviso di conclusione delle indagini non è quella di dichiarare cessato il potere istruttorio della Procura ma quella, ben diversa, di realizzare una completa discovery delle prove finora raccolte a carico dell’indagato, così da consentire allo stesso di fornire (tramite audizione ovvero deposito di memoria) elementi idonei a giustificare la propria condotta ed, eventualmente, impedire un inutile deferimento.

Ovviamente, l’eventuale prosieguo dell’attività istruttoria da parte della Procura, successivamente all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini, implica necessariamente l’obbligo di rispettare la ricordata sequenza procedimentale: comunicare un nuovo avviso di conclusione delle indagini (purché, come appena detto, entro il termine di cui all’art. 119) - così da poter nuovamente consentire all’indagato di avere contezza delle prove finora acquisite ed esercitare il proprio diritto di difesa - e mantenere una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il nuovo avviso di conclusione delle indagini e l’eventuale atto di deferimento finale.

Nel caso di specie, la Procura federale, entro i termini previsti, ha ritirato la precedente comunicazione di conclusione delle indagini e ne ha presentato una nuova (seppure avente un contenuto in gran parte coincidente) cui hanno fatto seguito (nei termini previsti) le successive fasi procedimentali, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa degli indagati (successivamente deferiti).

Pertanto, deve dichiararsi la legittimità del secondo avviso di conclusione delle indagini e del successivo deferimento; ne consegue il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti nei termini sopra descritti.

2. Nel merito, il ricorso deve essere respinto.

Con il comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, il Consiglio federale FIGC ha disposto che la scadenza del 16 febbraio 2023, fissata dall’art. 85 delle N.O.I.F., per il versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo fino alla mensilità di dicembre 2022, fosse posposta al 16 marzo 2023, ai fini dei controlli federali e della eventuale applicazione delle relative sanzioni.

Con l’impugnata decisione, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare non ha ritenuto provato l’assolvimento degli obblighi IRPEF e INPS da parte dei ricorrenti, entro il predetto termine del 16 marzo 2023.

Alle medesime conclusioni giunge anche questo Collegio.

Infatti, dalle quietanze dei pagamenti effettuati con modelli F24, depositati dai ricorrenti, parrebbe che gli stessi abbiano assolto ad alcuni obblighi tributari verso l’erario relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023 ed ai contributi INPS per il periodo di gennaio 22febbraio 23, solamente in data 20 marzo 2023.

In particolare, l’avvenuto assolvimento dell’obbligo attraverso il meccanismo della compensazione dovrebbe dedursi dalla presenza, nelle citate quietanze, di due distinte colonne - di cui una reca le voci di debito e l’altra quelle di credito – nonché dalla presenza, con riferimento agli obblighi di cui è causa, di un saldo debitorio pari a zero accanto all’indicazione di crediti tributari vantati dai medesimi ricorrenti.

A prescindere dall’accertamento in ordine all’esistenza ovvero alla capienza dei crediti vantati dai ricorrenti e fatti valere ai fini della compensazione (argomenti sui quali, peraltro, nulla ha dedotto la Procura Federale), si prende atto che la citata documentazione reca una data (20 marzo 2023) successiva a quelle prevista per l’assolvimento dell’obbligo gravante sui ricorrenti, sicché deve ritenersi provata la violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF e, conseguentemente, la sussistenza dell’illecito derivante dalla violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS.

A tali conclusioni non ostano i documenti da ultimo depositati dai ricorrenti, dai quali si deduce l’esistenza dei debiti de quibus alla data del 7 marzo 2023 e la loro assenza alla data del 1° giugno ma non è possibile dedurre la prova dell’avvenuto pagamento degli stessi entro il 16 marzo 2023.

3. Parimenti da respingere, infine, è l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata dai ricorrenti.

Sul punto, il Collegio ritiene non sussistano elementi per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha sempre riconosciuto che il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti, costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre attuale.

In base a tale consolidata giurisprudenza (Corte federale d’appello, n. 306/2010-2011), il controllo gestionale sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nel corso di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo.

Del resto, una simile interpretazione della norma - nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti – appare coerente con i generali principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’ordinamento sportivo e sottrae ragionevolmente all’arbitrio delle parti la decisione di lasciare discrezionalmente inadempiute alcune scadenze debitorie (e ciò fin da Corte di Giustizia Federale, n. 287/CGE/2010-2011; nello stesso senso, ex multis, Corte federale d’appello, sez. II, n. 10/CFA/2018-2019 e n. 114/CFA/2018-2019) in modo da rendere efficace, adeguato nonché credibile il delicato sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionista.

Per tutti i suesposti motivi, le eccezioni sollevate dai ricorrenti vanno disattese e il ricorso respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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