FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 382/AA del 07/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LOCCI ASD GRIFONE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Roberto LOCCI, e della società A.S.D. GRIFONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO LOCCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Grifone Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoposto a cure fisioterapiche alcuni calciatori tesserati per la ASD Grifone Calcio utilizzando l'apparecchiatura “Tecar” presente presso la struttura sportiva della società, pur non essendo titolare di alcuna abilitazione;

A.S.D. GRIFONE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Locci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LOCCI e Fulvio GISMONDI, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. GRIFONE CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LOCCI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GRIFONE CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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