FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 390/AA del 08/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAZZERI AC FUCECCHIO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 609 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luca LAZZERI e della società A.C. FUCECCHIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA LAZZERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C. Fucecchio A.S.D., in violazione dell’art. 53, comma 5 lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società dallo stesso rappresentata, omesso di comunicare al sig. Lapo Bianchi, calciatore tesserato nella stagione 2021 - 2022 per la A.C. Fucecchio A.S.D., l’avvenuta notifica presso la società dallo stesso rappresentata della Comunicazione Conclusione delle Indagini e dell’atto di deferimento della Procura Federale nell’ambito del procedimento iscritto al n. 701 pfi 21-22; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società A.C. Fucecchio A.S.D. ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

A.C. FUCECCHIO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in via autonoma a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, per la condotta descritta posta in essere così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca LAZZERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. FUCECCHIO A.S.D.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca LAZZERI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. FUCECCHIO A.S.D.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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