FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 392/AA del 09/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIORDANO SSD AKRAGAS 2018 SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 533 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Sonia GIORDANO, e della società SSD AKRAGAS 2018 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
SONIA GIORDANO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Akragas 2018 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere la stessa omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Baio Bernardo, Bellanca Gaetano, Cipolla Alfonso, Finessi Jacopo, Leonardi Giovanni, Lidholm Corner Lukas Claes Joh e Tarantino Giuseppe;
SSD AKRAGAS 2018, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Giordano Sonia;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Sonia GIORDANO, e dall’Avv. Giancarlo ROSATO, in qualità di dirigente dotato di poteri di firma, per conto della società SSD AKRAGAS 2018;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Sonia GIORDANO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SSD AKRAGAS 2018;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.