FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 394/AA del 12/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POLITANO SSC NAPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 833 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo POLITANO e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO POLITANO all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in occasione della gara NAPOLI vs MILAN disputata in data 02.04.23 e valida per la 28^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare quale consistito nell’essersi, al minuto di gioco ‘34:50’ rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria (MILAN) assiepati nel settore ospiti dello stadio “MARADONA” di Napoli che poco prima avevano intonato a gran voce un coro offensivo nei suoi confronti; S.S.C. NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matteo POLITANO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Matteo POLITANO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Matteo POLITANO e di € 4.000,00 (quattromila/00) per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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