FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 396/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAGAT BOCCIA STRADI ESPOSITO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BAGAT, Gianfranco BOCCIA, Marco STRADI e Luca ESPOSITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BAGAT, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Luca Esposito prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Polisportiva San Marco, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, nonostante lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Sant’Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sesljan del 27.11.2022; nonchè in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Marco Stradi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società ASD Polisportiva San Marco in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale: Polisportiva San Marco - Sant’Andrea San Vito dell’1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 e N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

GIANFRANCO BOCCIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Polisportiva San Marco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Primorje - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022 e Bisiaca – Polisportiva San Marco del 5.11.2022, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MARCO STRADI, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Polisportiva San Marco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale di Trieste, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Polisportiva San Marco - Sant’Andrea San Vito dell’1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 ed N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

LUCA ESPOSITO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sesljan, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Sant’Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sesljan del 27.11.2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Andrea BAGAT, Gianfranco BOCCIA, Marco STRADI e Luca ESPOSITO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione della squalifica di 5 (cinque) gare in competizioni ufficiali riconosciute dalla FIGC per il Sig. Luca ESPOSITO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Andrea BAGAT, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco BOCCIA, di 3 (mesi) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco STRADI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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