FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 397/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARSELLI MASSA ASD FORTITUDO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 679 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio MARSELLI e Mauro MASSA, e della società A.S.D. FORTITUDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO MARSELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo in violazione dell’art.4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei seguenti calciatori, nonché per aver consentito e comunque non impedito, che i seguenti calciatori partecipassero nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Fortitudo alle seguenti gare della categoria Primi Calci: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo Atletico Perticata del 1.11.2022, Carrarese - Fortitudo del 6.11.2022, Atletico Perticata- Fortitudo del 20.11.2022, Carrarese - Fortitudo del 27.11.2022, nonché ai seguenti incontri valevoli per il campionato Pulcini 2012: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori di seguito indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa e precisamente: calciatore sig. Madbouhi Mohamedmostapha: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo - Atletico Perticata del 1.11.2022, Carrarese- Fortitudo del 6.11.2022, Atletico Perticata- Fortitudo del 20.11.2022, Carrarese-Fortitudo del 27.11.2022, valevoli per il campionato Primi Calci; nonché PontremoleseFortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Bouchrit Younes, Nicolas Popoaia e Nicolò Pucci: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022 valevole per il campionato Primi Calci; calciatori sig.ri Xu Xinle e Xu Xinpengi: Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatore sig. Cella Talbi Karim: Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, PerticataFortitudo del 10.12.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatore sig. Pom William: Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, tutti valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Jacopo Salim e Davide Simoncini: PontremoleseFortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Adam Qualid, Andrea Civadda, Matias Giromini e Roberto Santini: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, valevole per il campionato Pulcini 2012; inoltre in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 1.1), lett. a) “limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di Base” del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo, consentito e comunque non impedito che alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Pulcini 2012 partecipassero 12 calciatori nati nell’anno 2013 a fronte dei tre stabiliti dalla normativa vigente: Pontremolese - Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, nonché per aver consentito e comunque non impedito che i seguenti calciatori partecipassero nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Fortitudo alle seguenti gare, tutte valevoli per la categoria Primi Calci e Pulcini 2012, nonostante gli stessi non potessero prendere parte a tali incontri in quanto nati nell’anno 2011 e impiegati nella categoria Pulcini 2012, nati nell’anno 2013 e impiegati nella categoria Primi Calci 2014, nati nel 2013 ed impiegati al di sotto del limite minimo di età (6 anni), nella categoria Primi Calci 2014 e precisamente: calciatore sig. Antonio Piolanti nato nel 2013 e schierato – privo di deroga - nella categoria Primi Calci 2014 nella gara Carrarese- Fortitudo del 6.11.2022 valevole per il campionato Primi Calci; calciatore sig. Nicolò Pucci nato nel 2016 e minore di sei anni schierato – privo di deroga - sotto età nelle gare: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo Atletico Perticata del 1.11.2022, Carrarese- Fortitudo del 6.11.2022 ed Atletico Perticata- Fortitudo del 20.11.2022 valevoli per il campionato Primi Calci; calciatore sig. Francesco Capici, nato nel 2011 e schierati – privi di deroga - nella categoria pulcini 2012 nelle seguenti gare: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Perticata-Fortitudo del 10.12.2022 valevoli per il campionato Pulcini 2012; calciatori sig.ri Massimo Dhana e Davide Simoncini nati nel 2011 e schierati – privi di deroga - nella categoria pulcini 2012: Pontremolese Fortitudo del 22.10.2022, Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri: Fortitudo-Carrarese del 23.10.2022, Fortitudo- Atletico Perticata del 1.11.2022, Carrarese Fortitudo del 6.11.2022, Carrarese-Fortitudo del 27.11.2022, valevoli per il campionato Primi Calci nonché gli incontri Fortitudo-Carrarese del 29.10.2022, Ricortola-Fortitudo del 19.11.2022, Fortitudo-Pontremolese del 26.11.2022, e Carrarese-Fortitudo del 12.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012 sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Fortitudo, nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Madbouhi Mohamedmostapha, Bouchrit Younes, Nicolas Popoaia, Nicolò Pucci, Xu Xinle, Xu Xinpengi, Cella Talbi Karim, Jacopo Salim, Simoncini Davide, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi e attestando altresì la legittima partecipazione dei calciatori Nicolò Pucci, Antonio Piolanti, Francesco Capici, Massimo Dhana e Davide Simoncini pur non possedendo l’età richiesta e non avendo ottenuto nessuna deroga; altresì in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mauro Massa nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fortitudo in occasione quantomeno delle gare Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022 e Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012;

MAURO MASSA all’epoca dei fatti soggetto non tesserato ma che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Fortitudo in violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri: Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022 e Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Fortitudo, nelle quali sono stati indicati i nominativi dei calciatori sig. Madbouhi Mohamedmostapha, Nicolò Pucci, Pom William, Jacopo Salim, Davide Simoncini, Adam Qualid, Andrea Civadda, Matias Giromini, Roberto Santini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi e attestando altresì la legittima partecipazione dei calciatori Nicolò Pucci, Francesco Capici, Massimo Dhana e Davide Simoncini pur non possedendo l’età richiesta e non avendo ottenuto nessuna deroga; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Pontremolese-Fortitudo del 22.10.2022, Fossone-Fortitudo del 12.11.2022 e Perticata-Fortitudo del 10.12.2022, valevoli per il campionato Pulcini 2012, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fortitudo, pur non essendo tesserato per tale società;

A.S.D. FORTITUDO per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabrizio Marselli e Mauro Massa così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro MASSA e Fabrizio MARSELLI, in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. Fortitudo;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di €475,00 (quattrocentosettantacinque/00) di ammenda, 5 (cinque) punti di penalizzazione per la categoria Primi Calci e 7 (sette) punti per la categoria Pulcini da scontarsi nei campionati di competenza per la società A.S.D. Fortitudo, di 8 (otto) mesi di inibizione per il sig. Fabrizio Marselli, in qualità di rappresentante legale e di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il sig. Massa Mauro;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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