FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 398/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PESCE PISCITELLI ASD MESSERCOLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PESCE, Enzo PISCITELLI, e della società A.S.D. MESSERCOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PESCE, dirigente tesserato per la società ASD Messercola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 11.2.2023, in occasione della gara Messercola - Gricignano valevole per il Campionato di Terza Categoria, fatto ingresso nell’area spogliatoi sebbene non autorizzato in quanto non indicato nella distinta di gara, ed unitamente a tre sostenitori della ASD Messercola aver aggredito, strattonandolo per il collo, il portiere della ASD Pol. Gricignano, sig. Giuseppe Tessitore, causandogli una “contusione del rachide cervicale con ecchimosi eritema” così come refertato dal Pronto Soccorso con una prognosi di giorni sette;

ENZO PISCITELLI, dirigente tesserato per la società ASD Messercola all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 11.2.2023, in occasione della gara Messercola - Gricignano valevole per il Campionato di Terza Categoria, quale dirigente accompagnatore ufficiale inserito in distinta di gara, consentito e non impedito l’accesso nell’area spogliatoi al Sig. Antonio Pesce, soggetto non autorizzato in quanto non indicato nella predetta distinta di gara, unitamente a tre sostenitori della ASD Messercola;

ASD MESSERCOLA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Antonio Pesce ed Enzo Piscitelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio PESCE ed Enzo PISCITELLI, e dal Sig. Carlo PISCITELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MESSERCOLA.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Antonio PESCE, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Enzo PISCITELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MESSERCOLA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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