FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 401/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da (Precdente Con Aggravante) FAVORE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonio FAVORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FAVORE, all’epoca dei fatti dirigente e membro di fatto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e Giuseppe Cardone, all’epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all’esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte mediante l’annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l’importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull’unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente, poi, il sodalizio provvedeva a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad Euro 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad Euro 118.346,78 corrispondente all’ammanco rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; - con l’aggravante di cui all’art.14, comma 1 lett. o) del C.G.S., per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FAVORE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio FAVORE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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