FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 406/AA del 15/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLO’ DEGARA OLIARI CARRI AC LEDRENSE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 920 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto COLO’, Nicola DEGARA e Matias Gabriel OLIARI CARRO, e della società A.C. LEDRENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO COLO’, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Ledrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 , delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Ledrense, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Matias Gabriel Oliari Carro, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Ledrense alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria: A.C. Ledrense - Solteri San Giorgio del 25.9.2022, U.S. Riva del Garda – A.C. Ledrense del 2.10.2022, A.C. Ledrense – U.S. Pieve di Bono del 23.10.2022, Castelcimego - A.C. Ledrense del 30.10.2022, A.C. Ledrense – Molveno del 6.11.2022, A.C. Ledrense – U.S. Tione del 13.11.2022, S.S. Stivo – A.C. Ledrense del 19.11.2022, U.S. Mattarello Calcio - A.C. Ledrense del 12.3.2023 e Solteri San Giorgio- A.C. Ledrense del 26.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

NICOLA DEGARA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. Ledrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. Ledrense nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Matias Gabriel Oliari Carro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria: A.C. Ledrense - Solteri San Giorgio del 25.9.2022, U.S. Riva del Garda – A.C. Ledrense del 2.10.2022, A.C. Ledrense – U.S. Pieve di Bono del 23.10.2022, Castelcimego - A.C. Ledrense del 30.10.2022, A.C. Ledrense – Molveno del 6.11.2022, A.C. Ledrense – U.S. Tione del 13.11.2022, S.S. Stivo – A.C. Ledrense del 19.11.2022 ed U.S. Mattarello Calcio - A.C. Ledrense del 12.3.2023;

MATIAS GABRIEL OLIARI CARRO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. Ledrense, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Ledrense, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: A.C. Ledrense - Solteri San Giorgio del 25.9.2022, U.S. Riva del Garda – A.C. Ledrense del 2.10.2022, A.C. Ledrense – U.S. Pieve di Bono del 23.10.2022, Castelcimego - A.C. Ledrense del 30.10.2022, A.C. Ledrense – Molveno del 6.11.2022, A.C. Ledrense – U.S. Tione del 13.11.2022, S.S. Stivo – A.C. Ledrense del 19.11.2022, U.S. Mattarello Calcio - A.C. Ledrense del 12.3.2023 e Solteri San Giorgio - A.C. Ledrense del 26.3.2023; A.C. LEDRENSE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alberto Colò e Nicola Degara ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Matias Gabriel Oliari Carro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto COLO’, Nicola DEGARA e Matias Gabriel OLIARI CARRO, e dal Sig. Claudio Sartori, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. LEDRENSE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Colò, 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Nicola DEGARA, 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Matias Gabriel OLIARI CARRO, e di 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato della Stagione Sportiva 2023/2024 per la società A.C. LEDRENSE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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