FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 408/AA del 15/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FESTA PETRAGLIA FC MATERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pf 22-23 adottato nei confronti dei sig.ri Giuseppe FESTA e Antonio Umberto PETRAGLIA, e della società USD FC MATERA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE FESTA, all’epoca dei fatti, così come a tutt’oggi, soggetto non tesserato, il quale ha svolto attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società USD FC Matera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del medesimo codice e dall’art. 22 delle NOIF, per aver impedito, a causa di una colpevole disorganizzazione societaria emersa chiaramente dagli atti, di partecipare: - alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, il sig. IACCARINO Pasquale, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi, il giorno prima della prevista partenza, aveva appreso dal dirigente COLUCCI Michele, e dal sig. Giuseppe FESTA, collaboratore non tesserato della società, che la società USD FC Matera non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l’idoneità fisica per la stagione sportiva 22- 23, atto necessario per presenziare al raduno e che tanto non gli permetteva di partecipare all’evento, nonostante la sua volontà di partecipare al raduno ritenendola un’importante opportunità per la sua carriera; - alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023,
MANU Denis Nana, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi era stato informato telefonicamente dal presidente PETRAGLIA, che gli aveva inviato copia della convocazione. Tuttavia, il giorno prima del raduno, apprendeva sempre dal PETRAGLIA, e dal sig. Giuseppe FESTA, collaboratore non tesserato della società, che la società non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l’idoneità fisica per la stagione sportiva 22-23, atto necessario per presenziare al raduno, nonostante la sua volontà di parteciparvi, ritenendola un’importante opportunità per la sua carriera;
ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD FC MATERA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 43 delle N.O.I.F, per aver impedito, a causa di una colpevole disorganizzazione societaria emersa chiaramente dagli atti, di partecipare: - alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, il sig. IACCARINO Pasquale, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi, il giorno prima della prevista partenza, aveva appreso dal dirigente COLUCCI Michele, e dal sig. Giuseppe Festa, collaboratore non tesserato della società, che la società USD FC Matera non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l’idoneità fisica per la stagione sportiva 22- 23, atto necessario per presenziare al raduno e che tanto non gli permetteva di partecipare all’evento, nonostante la sua volontà di partecipare al raduno ritenendola un’importante opportunità per la sua carriera; - alla convocazione per il raduno territoriale Area Sud tenutosi a Catanzaro il 18.01.2023, MANU Denis Nana, calciatore tesserato per USD FC Matera. Questi era stato informato telefonicamente dal presidente PETRAGLIA, che gli aveva inviato copia della convocazione. Tuttavia, il giorno prima del raduno, apprendeva sempre dal PETRAGLIA, e dal sig. Giuseppe Festa, collaboratore non tesserato della società, che la società non era riuscita a reperire il suo certificato medico attestante l’idoneità fisica per la stagione sportiva 22-23, atto necessario per presenziare al raduno, nonostante la sua volontà di parteciparvi, ritenendola un’importante opportunità per la sua carriera;
USD FC MATERA, per responsabilità sia diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Antonio Umberto Petraglia, sia oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del sig. Giuseppe Festa, soggetto non tesserato ma che ha agito nell’interesse della società ex art. 2, comma, 2 del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FESTA e dal Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD FC MATERA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FESTA, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD FC MATERA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.