FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 411/AA del 20/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FLAMMINIO D’angelo ASD VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 629 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampiero FLAMMINIO e Nicola D’ANGELO, e della società ASD VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAMPIERO FLAMMINIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Rocca San Giovanni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. E, del Regolamento del Settore Tecnico per aver omesso, nella stagione sportiva 2022 – 2023, di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Virtus Rocca San Giovanni militante nel campionato di Seconda Categoria dell’Abruzzo, ad un tecnico abilitato come “Allenatore” dal Settore Tecnico; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, quantomeno nel periodo dal 25.9.2022 al 12.2.2023, fatto svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Virtus Rocca San Giovanni militante nel campionato di Seconda Categoria dell’Abruzzo, al sig. Nicola D’Angelo pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

NICOLA D’ANGELO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Rocca San Giovanni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, quantomeno nel periodo dal 25.9.2022 al 12.2.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Virtus Rocca San Giovanni militante nel campionato di Seconda Categoria dell’Abruzzo, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i Sig.ri Flamminio Giampiero e Nicola D’Angelo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola D’Angelo, e dal Sig. Giampiero FLAMMINIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giampiero FLAMMINIO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola D’ANGELO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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