FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 413/AA del 21/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’alonzo ALFONSI ASD CASAL BARRIERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo D’ALONZO, Maurizio ALFONSI, e della società A.S.D. CASAL BARRIERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO D’ALONZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casal Barriera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, let. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere, quantomeno dal 18.7.2022 al 18.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Juniores Under 19 del Lazio al sig. Maurizio Alfonsi, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; MAURIZIO ALFONSI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Casal Barriera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Casal Barriera partecipante al Campionato Juniores Under 19 del Lazio, quantomeno dal 18.7.2022 al 18.3.2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CASAL BARRIERA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Carlo D’ALONZO e Maurizio ALFONSI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ALFONSI e dal Sig. Carlo D’ALONZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASAL BARRIERA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carlo D’ALONZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio ALFONSI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASAL BARRIERA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti
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