FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 414/AA del 21/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GERVASI ASD ANGELANA 1930

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1011 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Loris GERVASI, e della società A.S.D. ANGELANA 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS GERVASI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Angelana 1930, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sansepolcro – Angelana disputata il 12.3.2023 e valida per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, a mezzo di un’intervista condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e dell’assistente arbitrale della citata gara;

A.S.D. ANGELANA 1930, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Loris GERVASI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris GERVASI e dal Sig. Nilo DELLA NAVE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANGELANA 1930;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Loris GERVASI, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ANGELANA 1930;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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