FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 417/AA del 22/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIACOMINI DORE MAIRA US TRIESTINA CALCIO 1918

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 706 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone GIACOMINI, Ettore DORE e Antonino MAIRA, e della società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE GIACOMINI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., dal 05/07/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis e comma 5 ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. MAIRA Antoninio n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. MAIRA Antoninio n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. GIACOMINI Simone n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., nonché le attestazioni di solidità finanziaria della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F. e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. MAIRA Antoninio, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., il sig. MAIRA Antoninio, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ed il sig. GIACOMINI Simone, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; Inoltre, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F.;

ETTORE DORE, n.q. di Amministratore delegato della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., dal 14/07/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore delegato della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. MAIRA Antoninio n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. MAIRA Antoninio n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; al sig. GIACOMINI Simone n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., nonché le attestazioni di solidità finanziaria della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. MAIRA Antoninio, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Atlas Consulting S.r.l., il sig. MAIRA Antoninio, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ed il sig. GIACOMINI Simone, n.q. di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; ANTONINO MAIRA, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante e di socio al 50% della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20-bis, 7° comma delle N.O.I.F.; b) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. le attestazioni di solidità finanziaria della Atlas Consulting S.r.l., socia all’80% della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., acquirente con scrittura privata autenticata del 15 settembre 2022 del residuo 20% del capitale della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1, delle N.O.I.F., in quanto non tempestiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 15 settembre 2022, trasmettendo l’atto di cessione con pec del 7 ottobre 2022 e, successivamente, inviato l’ulteriore documentazione richiesta tramite pec del 10 ottobre 2022, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F.;

US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all’art. 32 co. 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone GIACOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1978 S.R.L., e dai Sig.ri Ettore DORE e Antonino MAIRA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Simone GIACOMINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig, Ettore DORE, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonino MAIRA, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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