FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 418/AA del 22/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MICHELOTTI MORABITO TURHANI SC MOLASSANA BOERO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano MICHELOTTI, Marco MORABITO e Mattia TURHANI, e della società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIANO MICHELOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Molassana Boero A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Molassana Boero A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mattia Turhani, nonché per avere consentito, e comunque non impedito che lo stesso prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla S.C. Molassana Boero A.S.D., alle gara A.S.D. Magrazzurri - S.C. Molassana Boero del 5 novembre 2022, valevole per il campionato Juniores di Eccellenza Regionale;

MARCO MORABITO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.C. Molassana Boero A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Magrazzurri - S.C. Molassana Boero del 5 novembre 2022 valevole per il campionato Juniores Eccellenza Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C. Molassana Boero nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mattia Turhani, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MATTIA TURHANI, all’epoca dei fatti, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società S.C. Molassana Boero A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D., alla gara A.S.D. Magrazzurri - S.C. Molassana Boero del 5 novembre 2022, valevole per il campionato Juniores Eccellenza Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuliano Michelotti e Marco Morabito ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mattia Turhani ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano MICHELOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., e dai Sig.ri Marco MORABITO e MATTIA TURHANI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuliano MICHELOTTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MORABITO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mattia TURHANI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di competenza 2022/2023 per la società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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