FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 419/AA del 22/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VASSALLO SSD UNITED RICCIONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Mirco VASSALLO e della società S.S.D. UNITED RICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:
MIRCO VASSALLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. United Riccione S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato e successivamente rimosso in data 6 febbraio 2023 sulla propria pagina facebook, il giorno successivo la gara Aglianese-United Riccione valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23 terminata 0-2, espresso dichiarazioni offensive della reputazione del sig. Francesco Baiano, tecnico tesserato per la società SSDARL Aglianese;
S.S.D. UNITED RICCIONE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mirco VASSALLO;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale CASSESE, in qualità di Amministratore Unico, per conto della società S.S.D. UNITED RICCIONE e dal Sig. Mirco VASSALLO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nelle gare ufficiali per il Sig. Mirco VASSALLO e di € 300,00 (trecento/00) per la società S.S.D. UNITED RICCIONE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.