F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 254/CSA pubblicata del 22 Giugno 2023 – Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L.

Decisione n. 254/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 287/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 287/CSA/2022-2023, proposto dalla società Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L. in data 26.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 25.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 7 giugno 2023, il Dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda di 800 euro e della squalifica per cinque giornate effettive al sig. Giuseppe Lepre, in relazione alla gara Bitonto Calcio / Portici F.B.C. (Campionato Juniores Under 19) disputata il 24 maggio 2023.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: 

AMMENDA Euro 800,00 PORTICI FBC (…) Per avere, propri sostenitori in campo avverso, colpito al ginocchio con una pietra di piccole dimensioni l'allenatore della società avversaria che doveva ricorrere alle cure dei sanitari. 

SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE LEPRE GIUSEPPE (…) Per avere minacciato un calciatore della squadra avversaria e successivamente essersi rivolto al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso e profferendo espressioni irriguardose, allontanato”.  La reclamante ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni, contestando le risultanze del referto arbitrale. Ed infatti, a suo dire: è inverosimile che il direttore di gara abbia potuto distinguere l’appartenenza degli autori del gesto violento di lanciare sassi al tecnico della società ospitante, vista anche la comune condivisa destinazione nell’unico spazio destinato al pubblico; il sig. Lepre avrebbe sì protestato, ma non avrebbe affatto utilizzato termini volgari ed offensivi della persona dell’arbitro; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per cinque giornate. 

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 7 giugno 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.: si legge, infatti, nel rapporto dell’arbitro: “(…) ESPELLEVO LEPRE GIUSEPPE, PERCHE' A GIOCO FERMO SI AVVICINAVA MINACCIOSAMENTE A ROTONDO MATTEO (N. 11 BITONTO), DICENDOGLI: PEZZO DI MERDA TI UCCIDO, SENZA ULTERIORI CONSEGUENZE; E LO STESSO LEPRE GIUSEPPE SUCCESSIVAMENTE SI AVVICINAVA A ME CON ATTEGGIAMMENTO MINACCIOSO E DI SCHERNO, DICENDOMI: QUESTO FALLO NON ERA DA ROSSO, SEI UN COGLIONE, CHI CAZZO TI HA MANDATO. LO STESSO LEPRE VENIVA PRONTAMENTE ALLONTANATO DAI DIRIGENTI DEL PORTICI E ABBANDONAVA QUINDI IL RECINTO DI GIOCO (…) AL TERMINE DELLA GARA, DOPO IL MIO TRIPLICE FISCHIO, L'ALLENATORE DEL BITONTO FANELLI GAETANO, RECATOSI SOTTO LA TRIBUNA PER SALUTARE I PROPRI SOSTENITORI, VENIVA COLPITO ALL'ALTEZZA DEL GINOCCHIO SINISTRO DA UNA PIETRA DI PICCOLE DIMENSIONI LANCIATA DAGLI SPALTI DA ESTRANEI RICONDUCIBILI ALLA SOCIETA’ DEL PORTICI. IL FANELLI ACCUSAVA DOLORE AL GINOCCHIO, MA DOPO ESSERE STATO SOCCORSO DAI SANITARI RIUSCIVA AD ABBANDONARE TRANQUILLAMENTE IL RECINTO DI GIOCO”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Lepre, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.

A tanto deve aggiungersi, a carico del Lepre, la sanzione per condotta gravemente antisportiva nei confronti del calciatore Rotondo, per la quale l’art. 39, secondo comma, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate.

La pena complessiva, computata come sopra, è stata correttamente ridotta a cinque giornate di squalifica, sussistendo il nesso di continuazione tra le espressioni minacciose rivolte al Rotondo e le espressioni irriguardose pronunciate verso l’arbitro immediatamente dopo l’espulsione.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di ulteriori e differenti circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.

Quanto al lancio di una pietra verso il Fanelli, ribadita la piena valenza probatoria del referto arbitrale, l’ammenda inflitta alla reclamante è stata correttamente quantificata dal Giudice Sportivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, quarto comma, C.G.S. che prevede, nei confronti della società non professionistiche, il minimo edittale di 500 euro per fatti violenti commessi dai propri sostenitori all’interno dell’impianto sportivo.

Le sanzioni determinate dal Giudice Sportivo, per quanto detto, sono congrue e giustificate dall’obiettivo svolgimento dei fatti.  

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                              Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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