FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 422/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAOLELLA ASD TEAM NUOVA FLORIDA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 555 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro PAOLELLA e della società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO PAOLELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 30.6.2022, con cui il calciatore sig. Filippo Oliana, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, dichiarava di aver percepito i compensi allo stesso dovuti in virtù dell’accordo economico del 9.8.2021 in corso con la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 per la stagione sportiva 2021 - 2022, documento risultato apocrifo in quanto creato artificiosamente ed espressamente disconosciuto dal calciatore sig. Filippo Oliana; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo nell’ambito del procedimento Prot.Cae 54/TRIS/2022 – 23 instaurato innanzi alla Commissione Accordi Economici – L.N.D. sul reclamo proposto dal calciatore sig. Filippo Oliana, di documentazione contabile attestante, in maniera non veridica, l’avvenuto pagamento in favore del predetto calciatore dei residui compensi di Euro 4.000,00 dovutigli a titolo di prestazioni sportive dallo stesso rese in virtù dell’accordo economico del 9.8.2021; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dell’art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di corrispondere al sig. Filippo Oliana, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, la somma di Euro 4.000,00 accertata dalla Commissione Accordi Economici – L.N.D., entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione con Comunicato Ufficiale n. 197 del 11.1.2023 comunicata a mezzo pec in pari data alla società A.S.D Team Nuova Florida 2005;

A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro PAOLELLA;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro PAOLELLA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro PAOLELLA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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