FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 423/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FILISETTI BUFFOLI SS UNITAS COCCAGLIO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 657 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FILISETTI e Marco BUFFOLI, e della società S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO FILISETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Unitas Coccaglio A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022–2023, quantomeno fino al 20.4.2023, omesso di tesserare e di affidare ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria della Lombardia; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver affidato nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno fino al 20.4.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria della Lombardia, al sig. Marco Buffoli nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
MARCO BUFFOLI, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno fino al 20.4.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S. Unitas Coccaglio A.S.D. militante nel campionato di Prima Categoria della Lombardia, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Filisetti e Marco Buffoli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo FILISETTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D., e dal Sig. Marco BUFFOLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FILISETTI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco BUFFOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.