FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 424/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANGANO BELFIORE PALERMO ASD CITTA’ DI ACI SANT’antonio

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmelo MANGANO, Salvatore BELFIORE e Salvatore PALERMO, e della società A.S.D. CITTA’ DI ACI SANT’ANTONIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO MANGANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant’Antonio), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Palermo Salvatore di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

SALVATORE BELFIORE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant’Antonio), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Palermo Salvatore di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

SALVATORE PALERMO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant’Antonio), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant’Antonio) pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

A.S.D. CITTA’ DI ACI SANT’ANTONIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Belfiore Salvatore, Mangano Carmelo e Palermo Salvatore;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo MANGANO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA’ DI ACI SANT’ANTONIO, e dai Sig.ri Salvatore BELFIORE e Salvatore PALERMO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo MANGANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore BELFIORE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore PALERMO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI ACI SANT’ANTONIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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