FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 426/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRUSCHI POL. SERMIDE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Cesare BRUSCHI, e della società POL. SERMIDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE BRUSCHI, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di allenatore UEFA B - cod. 118.849 - per la società POL. SERMIDE, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere condotte intimidatorie e minacciose nei confronti dell’arbitro Felice Annunziata, ufficiale di gara durante la partita Pol. Sermide – Union Team del 15 gennaio 2023, attraverso l’invio di un messaggio sul social network Instagram;

POL. SERMIDE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato, in qualità di allenatore, il sig. Cesare Bruschi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesare BRUSCHI, e dal Sig. Giovanni Massarenti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. SERMIDE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Cesare BRUSCHI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. SERMIDE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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