FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 430/AA del 26/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARIANELLA MAZZEI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giampaolo MARIANELLA, e del Sig. Stefano MAZZEI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPAOLO MARIANELLA, all’epoca dei fatti, tesserato come responsabile del1a squadra presso la ASD TAGLIACOZZO 1923, in violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2 e 38 comma 4 delle NOIF, in quanto nel corso della Stagione Sportiva 2022 – 2023, pur essendo tesserato come allenatore con la società ASD TAGLIACOZZO 1923, ha svolto attività di preparatore atletico per la società SSD AVEZZANO CALCIO A R. L. altresì in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico;

STEFANO MAZZEI, all’epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società ASD TAGLIACOZZO 1923 e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2 comma 2 del C.G.S., ed attualmente tesserato presso la medesima in qualità di Collaboratore del1a squadra, in violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto attività di collaboratore della prima squadra della società ASD TAGLIACOZZO 1923 in assenza di tesseramento per quanto concerne il periodo compreso tra agosto 2022 e l’11 gennaio 2023;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giampaolo MARIANELLA, e dal Sig. Stefano MAZZEI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giampaolo MARIANELLA, e di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Stefano MAZZEI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it