FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 432/AA del 26/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SORRENTINO FERRARO ASD REAL CARBONARA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 471 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Amedeo SORRENTINO e Lorenzo FERRARO, e della società A.S.D. REAL CARBONARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

AMEDEO SORRENTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carbonara, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carbonara, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Ferraro nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Carbonara alla gara A.S.D Real Carbonara – A.S.D. Sol Sport club del 13.11.2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; In violazione, altresì, degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver lo stesso in occasione della gara A.S.D Real Carbonara – A.S.D. Sol Sport club del 13.11.2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Carbonara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Ferraro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

LORENZO FERRARO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Carbonara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dall’A.S.D. Real Carbonara, alla gara A.S.D Real Carbonara – A.S.D. Sol Sport club del 13.11.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. REAL CARBONARA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Amedeo Sorrentino, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Lorenzo Ferraro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amedeo SORRENTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CARBONARA, e dal Sig. Lorenzo FERRARO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorno di inibizione per il Sig. Amedeo SORRENTINO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Lorenzo FERRARO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza per la società A.S.D. REAL CARBONARA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it