FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 433/AA del 26/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RODRIGUEZ JIMENEZ MENEGHELLO ASD VIGOREAL C5 ASD ANTENORE SPORT PADOVA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 567 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RODRIGUEZ JIMENEZ e Nicola MENEGHELLO, e delle società A.S.D. VIGOREAL C5 e A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società A.S.D. Antenore Sport Padova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., e dagli art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022/2023 - pur essendo tesserato come allenatore dal 1 dicembre 2022 con la società A.S.D. Antenore Sport Padova - svolto dal mese di dicembre 2022 e fino al gennaio 2023 un’attività di responsabile e tutor dei tecnici in favore della società A.S.D. Vigoreal, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, come dallo stesso ammesso in sede di audizione;

NICOLA MENEGHELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D Vigoreal, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alberto Jimenez Rodriguez – allenatore tesserato dal 1 dicembre 2022 con la società A.S.D. Antenore Sport Padova - di svolgere durante la sportiva stagione 2022-2023 e precisamente dal mese di dicembre 2022 e fino al mese di gennaio 2023, l’attività di responsabile e tutor dei tecnici in favore della società A.S.D. Vigoreal, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. VIGOREAL C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Nicola Meneghello ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Alberto Jimenez Rodriguez;

A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alberto Jimenez Rodrigez; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto RODRIGUEZ JIMENEZ, dal Sig. Nicola MENEGHELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIGOREAL C5, e dal Sig. Franco Zanon, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alberto RODRIGUEZ JIMENEZ, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Nicola MENEGHELLO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIGOREAL C5, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it