F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0125/CFA pubblicata il 28 Giugno 2023 (motivazioni) – A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini

Decisione/0125/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

Antonio Maria Marzocco – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0148/CFA/2022-2023 proposto dalla A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN in data 24.05.2023,

contro

il signor Andrea Levantini

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti n. 0041/TFNST/2022-2023 del 18 maggio 2023.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 19 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e udito l’ Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il reclamo in esame ha per oggetto la decisione con cui il Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti ha dichiarato inammissibile il ricorso della A.S.D. Atletico Vescovio RN in quanto non notificato all’organo competente, ovverosia il Comitato regionale Lazio – LND che aveva disposto, ex art. 109 NOIF, lo svincolo del calciatore Andrea Levantini, contestato dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN presso cui era tesserato.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

La A.S.D. Atletico Vescovio RN aveva proposto ricorso, datato 20 aprile 2023, dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti (TFN) avverso lo svincolo del calciatore Andrea Levantini disposto ex art. 109 delle NOIF dal Comitato regionale Lazio - LND e dallo stesso Comitato comunicatole in data 21 marzo 2023.

La ricorrente, dopo avere premesso che nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore Andrea Levantini era stato con essa tesserato e che nella stagione sportiva 2022/2023 l’atleta aveva preso parte a 14 gare tra il 4 settembre 2022 e l’11 dicembre 2022, aggiungeva di avere ricevuto la comunicazione a mezzo pec, proveniente dal Comitato regionale Lazio – LND, dell’avvenuto svincolo del calciatore; si doleva di non avere mai ricevuto nessuna precedente richiesta da parte del suo tesserato, essendole così impedito di esercitare la prevista opposizione e vedendo così leso il proprio diritto di difesa; lamentava, in diritto, la illegittimità/erronea applicazione dell’art. 109 NOIF per mancanza dei requisiti richiesti, sostenendo di avere impiegato in più occasioni il calciatore Levantini, in misura superiore al minimo richiesto al di sotto del quale è consentito lo svincolo.

Su tali premesse, la società chiedeva la riforma della decisione del Comitato e, segnatamente, domandava al Tribunale di dichiarare illegittimo /o infondato lo svi colo del sig. Andr a Levantini e, quindi, di ordinare all’ufficio tesseramento del CR Lazio di reinserire il calciatore nel tabulato della società.

Il TFN ha quindi acquisito agli atti il provvedimento di svincolo, datato 21 marzo 2023, del Comitato regionale Lazio della Lega nazionale dilettanti, fondato sull’assenza di qualsiasi opposizione da parte della società. Ne era derivato lo svincolo d’autorità del calciatore per inattività dello stesso.

Nel giudizio di primo grado si è quindi costituito il calciatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato copie delle ricevute di accettazione postale delle raccomandate da lui inviate per lo svincolo.

Nel merito, il calciatore sosteneva che era mancata la sua utilizzazione effettiva da parte della società, non essendo sufficiente la mera convocazione in occasione delle partite, e che al momento della richiesta dello svincolo il suo impiego effettivo era inferiore alla soglia prevista di almeno quattro gare.

Il Comitato regionale del Lazio, su espressa sollecitazione del Tribunale, metteva a disposizione elementi documentali a sostegno dell’avvenuta spedizione della raccomandata alla società.

Nel corso dell’udienza, il legale della società ricorrente sottolineava come la raccomandata inviata dal calciatore alla società fosse indirizzata alla vecchia sede, con conseguente restituzione al mittente. Dichiarava, inoltre, che il ricorso era stato notificato al solo calciatore e non anche al Comitato regionale del Lazio.

Il TFN, dalla documentazione acquisita agli atti, ha riscontrato che “dall’anagrafica federale la Società risultava sedente in Piazzale Ennio Flaiano e corrente in via Fiesse a Roma” e che l’attestazione dell’esito della spedizione presso il recapito di Piazzale Ennio Flaiano riportava la “disponibilità per il ritiro” della raccomandata dal 11 febbraio 2023 (presso l’Ufficio Postale in Via Alberto Lionello 201 – Roma), sino a quando, dopo oltre 30 giorni, la missiva risultava in lavorazione presso il Centro operativo postale in Fiumicino (RM), per essere poi restituita al mittente il 3 aprile 2023.

Con la decisione reclamata, il TFN:

- in via preliminare e con effetto assorbente rispetto a ogni altra questione attinente al merito, ha rilevato che, dalla disamina degli atti, risultava che la società ricorrente non aveva provveduto alla notifica del ricorso al Comitato regionale del Lazio, come confermato dallo stesso legale della ricorrente nel corso dell’udienza;

- ne ha fatto conseguire l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società A.S.D. Atletico Vescovio RN per la mancata notifica del ricorso, da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva – FIGC (CGS);

- ha richiamato a tal fine la decisione delle Sezioni Unite della Corte federale  d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023, Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023), che aveva evidenziato come il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche, e in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva;

- ha altresì richiamato i riferimenti normativi posti alla base della decisione delle Sezioni Unite e segnatamente:

1) l’art. 89, comma 1, CGS, rubricato “Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale”, in base a cui il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare;

2) l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “Principi del processo sportivo”, in base a cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;

3) l’art. 44, comma 6, CGS, in base a cui tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori;

4) l’art. 49, comma 4, CGS, in base a cui i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica; sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53; copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili;

- ha sottolin ato che, nel caso i esame, l’organo ch ha adottato il provvedimento è il Comitato regionale Lazio – LND e, pertanto, la società avrebbe dovuto notificare il ricorso anche a tale Comitato oltre che al calciatore richiedente lo svincolo.

- ha ulteriormente sottolineato che la mancata notifica del ricorso ha determinato un vulnus insanabile al principio del contraddittorio, in quanto non ha consentito la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato. Il Comitato regionale è stato, quindi, illegittimamente pretermesso nel giudizio;

- ha richiamato quanto disposto dall’art. 50, comma 1, CGS, rubricato “Poteri degli organi di giustizia sportiva”, in base a cui “gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44”;

- ha considerato preclusa ogni altra valutazione in ordine ai motivi esposti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso e alle eccezioni sollevate, a contrasto, dal calciatore;

- ha conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN per la mancata notifica del medesimo ricorso al Comitato regionale Lazio – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS.

3. La società ha quindi proposto reclamo, affidato ai seguenti gruppi di motivi.

3.1. In primo luogo, il reclamo rappresenta l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. A tal fine non ricorrerebbe violazione dell’art. 49, comma 4, CGS e sussisterebbe erronea interpretazione e applicazione degli artt. 49, comma 4, 44, commi 1 e 6, 89, comma 1, CGS.

Il comma 6 dell’art. 109 NOIF, con riguardo al procedimento di svincolo, individuerebbe come parti (che hanno poi facoltà di reclamare al TFN) solo il calciatore e la società, senza prescrivere alcun obbligo di comunicazione e/o invio in copia del reclamo anche al Comitato e/o all’organo che abbia emesso la decisione inerente alla richiesta di svincolo.

Dal contenuto dell’art. 49, comma 4, e dell’art. 88 CGS si dedurrebbe che non esiste alcuna disposizione né nel CGS né nelle NOIF che prescriva a pena di inammissibilità di notificare il preannuncio di ricorso e il ricorso anche all’organo che abbia emesso la decisione inerente allo svincolo.

3.2. In secondo luogo, il gravame rappresenta l’insussistenza della violazione del principio del contradditorio. Il Comitato regionale, per la sua natura amministrativa e per il tipo di verifica che è chiamato a svolgere, non instaurerebbe alcun contraddittorio tra le Parti ed emetterebbe un provvedimento di tipo amministrativo, assimilabile al provvedimento rilasciato dalla Commissione premi di preparazione; nei relativi giudizi avverso le determinazioni della Commissione premi, questa non sarebbe parte necessaria del procedimento né alla stessa va notificato il ricorso e/o il reclamo.

Ne deriverebbe che il Comitato regionale non avrebbe compiti giurisdizionali e non potrebbe essere in alcun modo individuato quale parte interessata e/o parte necessaria nel procedimento di impugnazione dello svincolo del calciatore.

Per di più, l’eventuale mancanza di una delle parti ritenute necessarie non dovrebbe determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto tale conseguenza non è prevista dal CGS.

Anzi, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., al giudice sarebbe consentito ordinare l’integrazione del contraddittorio e fissare altra data di discussione. Tale ipotesi troverebbe spesso applicazione in ambito sportivo nei casi in cui la Procura federale non sia riuscita a notificare la comunicazione di conclusione delle indagini e/o il deferimento.

3.3. In terzo luogo, sarebbe inammissibile e irrilevante il richiamo, contenuto nella decisione reclamata, alla decisione della C.F.A., Sezioni Unite, n.  0095/CFA/2022-2023 in quanto: 1) la decisione non poteva essere conosciuta dalla A.S.D. Atletico Vescovio, essendo stata pubblicata dopo il deposito del reclamo; 2) la decisione delle Sezioni unite riguardava la categoria professionistica e un organo differente (la Lega Pro) rispetto al caso in esame nel quale si dibatte di attività dilettantistica e di provvedimenti di un Comitato regionale;  3) la decisione delle Sezioni unite riguarderebbe una fattispecie completamente differente e avrebbe come ratio il buon andamento dei rapporti delle associate all’interno della stessa Lega Pro e il mancato tesseramento.

3.4. In quarto luogo, il reclamo contesta nel merito la ricostruzione effettuata dal TFN e le deduzioni tratte dalle risultanze documentali (esito della spedizione, asseritamente non provata; variazione dell’indirizzo della società).

3.5. Infine, il reclamo rinvia ai contenuti del ricorso depositato in primo grado (mancato recapito; assenza dei presupposti oggettivi per la richiesta di svincolo).

4. Si chiede quindi l’annullamento della decisione del TFN, con dichiarazione della illegittimità e/o infondatezza dello svincolo del calciatore Andrea Levantini per violazione dell’art. 109 NOIF e ordine all’ufficio tesseramento del CR Lazio di reinserimento del calciatore Andrea Levantini nel tabulato della società reclamante.

In via subordinata, chiede l’annullamento con rinvio ex art. 106, comma 2, CGS.

In via istruttoria, la società chiede di essere ascoltata in sede di udienza.

5. Il calciatore Andrea Levantini non si è costituito in giudizio.

6. All’udienza da remoto del 19 giugno 2023, fissata per la discussione del reclamo, è comparso il legale della reclamante, confermando la richiesta di accoglimento del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio.

8. Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato.

Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.

La decisione delle Sezioni Unite 0095/CFA-2022-2023 ha confermato i principi che conducono a dichiarare la inammissibilità derivante dall’omessa notifica all’organo competente, come nel caso di specie.

Il quadro normativo è costituito: dall’art. 89, comma 1, CGS, che, con riguardo al procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, stabilisce che il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; dall’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “ Principi del processo sportivo”, in base a cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; dall’art. 44, comma 6, CGS, in base a cui tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; dall’art. 49, comma 4, CGS, in base al quale i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica, debbono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53, copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità.

Non può che riconoscersi pieno rilievo, nella fattispecie oggetto dell’odierno reclamo, a quanto stabilito dalle Sezioni Unite. Il ricorso avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato non solo al calciatore, ma anche, ed in primo luogo, al Comitato regionale Lazio, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS, nella sua qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento e che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva. Dall’omessa notifica deriva un vulnus insanabile al principio del contraddittorio, dal momento che non è stata consentita la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dalle esplicite disposizioni del CGS.

Correttamente il giudice di prime cure ha fatto riferimento anche all’art. 50, comma 1, CGS il quale stabilisce che gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. Si tratta all’evidenza di poteri non tassativamente enumerati ma comunque preposti alla tutela dei principi del processo sportivo.

Né sono presenti elementi in fatto, nel caso all’esame di questa Sezione, che consentano di inferire la non applicabilità alla vicenda in discussione dei principi enucleati dalla decisione reclamata e da quella delle Sezioni unite.

9. Venendo alle specifiche doglianze dedotte con il reclamo, nessuna di esse è in grado di conseguire uno scrutinio favorevole da parte del Collegio.

9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. E’ quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte.

E d’altronde, qualora ci si discostasse da tale conclusione, verrebbe messo a repentaglio uno dei principi cardine del processo sportivo ovverosia il principio del contraddittorio (espressamente evocato dall’art. 44, comma 1, CGS).

A presidio di tale principio è posta anche la disposizione di cui al medesimo art. 44, comma 6, la quale prevede che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il riferimento all’art. 109 NOIF è inidoneo a fondare una distinta nozione di parti necessarie del giudizio. Infatti, l’art. 109 riguarda la fase amministrativa dello svincolo per inattività del calciatore, disciplinandone sia i presupposti sostanziali (l’inattività del calciatore) sia quelli procedurali. Quanto a questi ultimi, il comma 6 stabilisce che, nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale federale  nazionale – Sezione tesseramenti; inoltre, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari, possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale federale  a livello nazionale – Sezione tesseramenti.

Se ne deve dedurre che la qualificazione di “parti” nel procedimento amministrativo su impulso dell’organo competente non preclude a quest’ultimo di essere considerato soggetto necessario della fase contenziosa successiva dinanzi al TFN.

Nella fattispecie che qui interessa, il Codice, nel procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale, stabilisce espressamente che il procedimento deve essere instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare.

La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.

Ne deriva che è privo di fondamento il primo gruppo di motivi dedotti con il reclamo.

9.2. In secondo luogo, la (asserita) natura amministrativa del Comitato regionale non determina per ciò solo l’inidoneità di quest’ultimo a essere qualificato come soggetto necessario del giudizio. Infatti, in disparte il rilievo letterale della disposizione rilevante del CGS (come si è visto: l’art. 49, comma 4, CGS), va tenuto conto del fatto che la pienezza del contraddittorio può realizzarsi compiutamente, in linea generale, solo con la partecipazione al giudizio del soggetto che ha emesso l’atto impugnato.

L’assimilazione, dedotta dalla società reclamante, del Comitato regionale LND alla Commissione per i premi di partecipazione non è condivisibile. Infatti, tale argomento non considera il carattere speciale che ispira il procedimento, disciplinato dall’art. 91 CGS, innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale. Proprio l’espressa previsione da parte dell’art. 91, comma 3, CGS, in base al quale per il ricorso concernente tale tipo di controversie (art. 90, comma 1, lettere b) e c), CGS) si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore, induce a riaffermare il diverso principio della pienezza del contraddittorio per la fattispecie relativa al procedimento di svincolo che qui rileva e per la quale il Codice non ha previsto analoga disposizione limitativa. Al contrario deve trovare applicazione la regola generale della necessaria comunicazione del ricorso anche all’organo competente (art. 49, comma 4, CGS).

Non risulta peraltro conferente l’annotazione della reclamante circa la natura giurisdizionale o meno della Comitato regionale.

Come si è detto, la natura perentoria dei termini giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza necessitata, pur in assenza di una previsione espressa che faccia riferimento alla conseguenza della inammissibilità.

La richiesta della reclamante di applicazione in via analogica dell’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art. 102 c.p.c. non è assistita da argomenti convincenti, in assenza di una clausola generale nel CGS di rinvio al c.p.c. Al contrario, il CGS contiene sporadiche e specifiche disposizioni di rinvio al c.p.c. (v. art. 45, comma 7; art. 135, comma 1) che, in linea generale, non consentono una indiscriminata applicazione di singole disposizioni del medesimo c.p.c., ove non supportata da specifiche e inconfutabili ragioni di ordine generale o sistematico, che non sono presenti nella fattispecie in esame.

Va rammentato che la giurisprudenza sportiva ha affermato un orientamento univoco in tal senso. In particolare, la Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) ha ritenuto inapplicabile la normativa processualcivilistica del litisconsorzio necessario ai giudizi disciplinari: “Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processualcivilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.”.

E’ quindi infondato anche il secondo gruppo di motivi.

9.3. In terzo luogo, la decisione della C.F.A., S.U. n.  0095/CFA/2022-2023, posta a fondamento della pronuncia qui reclamata, ha messo a fuoco un principio di carattere generale desumibile dal CGS. L’ordine temporale tra la precedente decisione delle Sezioni Unite e la successiva presentazione del ricorso da parte della società, dedotto da quest’ultima, è irrilevante come lo sono gli argomenti tratti dalla società per dedurre la specialità del caso deciso dalle Sezioni Unite, che non presentano rilievo rispetto all’istituto in discussione (la disciplina del litisconsorzio necessario nel processo sportivo).

Ne deriva l’infondatezza anche del terzo gruppo di motivi.

10. A seguito dell’accoglimento dei primi tre gruppi di motivi risultano assorbiti gli ulteriori motivi del reclamo, che attengono al merito.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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