F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 211/TFN – SD del 27 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 29058/554pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. Alberto Parisotto + altri – Reg. Prot. 192/TFN-SD

Decisione/0211/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0192/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29058/554pf2223/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. Alberto Parisotto, Giacomo Enea e della società USD Summania,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 29058/554pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti di:

1) sig. Alberto Parisotto, tesserato all’epoca dei fatti, come allenatore per la società USD Summania, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle NOIF, e dagli art. 33 comma 1, 39 comma 1 lett. Fd) e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso svolto dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 fino al mese di novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, pur non essendo tesserato per la predetta società; nonché per aver svolto - benché tesserato come allenatore per la società USD Summania dal 19 settembre 2022 – durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività di allenatore in favore della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

2) sig. Giacomo Enea, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Summania, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella qualità di presidente della società USD Summania, consentito e comunque non impedito al sig. Alberto Parisotto – allenatore tesserato per la società USD Summania - di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 e fino al mese di novembre 2022 l’attività di allenatore anche in favore della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, consentendo e non impedendo al sig. Parisotto, di svolgere di fatto l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;

3) società USD Summania per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Giacomo Enea ed Alberto Parisotto così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Alberto Parisotto, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Alberto Parisotto la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 27 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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