F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 213/TFN – SD del 27 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. . 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. Giampiero Attili e della società ASD Tagliacozzo 1923 + altri – Reg. Prot. 194/TFN-SD
Decisione/0213/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. Gianni Paris, Salvatore Elia Paris, Giampiero Attili, nonché nei confronti delle società SSD Avezzano Calcio ARL e ASD Tagliacozzo 1923,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti di:
1) sig. Gianni Paris, all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Avezzano Calcio ARL, per rispondere:
- della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del CGS per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare l’audizione regolarmente fissata – in seconda convocazione - per il giorno 28 marzo 2023, senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo.
2) sig. Salvatore Elia Paris all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SSD Avezzano Calcio ARL, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1 e all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2 e 38 comma 4 delle NOIF, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSD Avezzano Calcio ARL, consentito, o comunque non impedito, nel corso della stagione 2022 - 2023 al sig. Giampaolo Marianella di svolgere attività di preparatore atletico con la SSD Avezzano Calcio ARL, nonostante fosse già tesserato come allenatore con la società ASD Tagliacozzo 1923 ed in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico;
3) sig. Giampiero Attili all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Tagliacozzo 1923, per rispondere: - della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Tagliacozzo 1923, omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore sig. Stefano Mazzei, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di collaboratore della prima squadra in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra agosto 2022 e l’11 gennaio 2023;
- della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2, 38 comma 4 delle NOIF, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Tagliacozzo 1923, consentito, o comunque non impedito, nel corso della stagione 2022 – 2023 al sig. Giampaolo Marianella di svolgere attività di preparatore atletico con la SSD Avezzano Calcio ARL - circostanza conosciuta o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza dal sig. Giampiero Attili - nonostante fosse già tesserato come allenatore con la società ASD Tagliacozzo 1923 ed in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico;
4) la società SSD Avezzano Calcio ARL, per rispondere:
- a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Paris, dal sig. Salvatore Elia Paris e dal sig. Giampaolo Marianella, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
5) la società ASD Tagliacozzo 1923, per rispondere:
- a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giampiero Attili, dal sig. Giampaolo Marianella e dal sig. Stefano Mazzei così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Giampiero Attili, nonché la società ASD Tagliacozzo 1923, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, che ha confermato le proposte di accordo, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giampiero Attili, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Tagliacozzo 1923, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 27 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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