F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 259/CSA pubblicata del 27 Giugno 2023 – S.C.S.D. ENNA CALCIO

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Savio Picone – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 293/CSA/2022-2023 PST 0001/CSA/2022.2023, proposto dalla S.C.S.D. ENNA CALCIO in data 06.06.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 362 del 30.5.2023; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.6.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Pierluigi Vossi e l'Avv.Chiara Lupatelli per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 5.6.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società S.C.S.D. ENNA CALCIO ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 362 del 30.5.2023, con la quale è stata comminata all’allenatore sig. Strano Giuseppe, la sanzione della squalifica per n. 10 gare effettive, “per avere protestato animatamente nei confronti del Direttore di Gara, alla notifica del provvedimento disciplinare lo spintonava. Inoltre, durante il secondo tempo, rientrava indebitamente in panchina per ben due volte”.

Episodio occorso in occasione della gara Gruppo Promosport – Enna Calcio, disputata in Lamezia Terme il 4.6.2023 e valevole quale gara di spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza.

La sanzione è stata adottata a fronte del seguente rapporto dell’Assistente n. 1: “al 33’del 1t, in occasione della segnatura della rete della società ospitata, il sig. Strano Giuseppe, allenatore della società ospitante Enna calcio, protestava in maniera eccessiva e invitato da me ad uscire dal tdg mi metteva le mani addosso, spintonandomi. Lo stesso, durante il 2t per almeno due volte, nonostante l’espulsione, rientrava in panchina e puntualmente veniva invitato ad uscire”.

La reclamante lamenta, in via preliminare, la genericità del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, il quale avrebbe omesso la descrizione del comportamento asseritamente illecito e la relativa norma di riferimento: tutto ciò in violazione dei principi del procedimento sportivo enunciati dall’art. 44, commi 1 (diritto di difesa) e 3 (obbligo di motivazione), C.G.S..

Quanto al merito, la reclamante nega il fatto siccome descritto dall’assistente, tanto da non essere stato rilevato dagli altri ufficiali di gara. Sostiene che, nell’occasione, il sig. Strano avrebbe semplicemente protestato all’indirizzo dell’Arbitro per una decisione ritenuta errata e che il contatto fisico con l’Assistente era stato solo occasionale, in quanto quest’ultimo si era interposto tra lui e l’Arbitro. Sostiene quindi che il comportamento del proprio tesserato era da ritenersi privo di alcuna connotazione violenta e che sarebbe tutt’al più da inquadrare nella fattispecie di cui all’art. 36, comma, 1, lett. b), il quale prevede una sanzione ben più mite di quella comminata dal Giudice Sportivo.

La reclamante, inoltre, nega che il sig. Strano, a seguito dell’espulsione, sia rientrato in panchina: sostiene difatti che costui, dopo essersi regolarmente allontanato dal campo per destinazione, si era solo riavvicinato alla panchina, restandovi comunque sempre distante di almeno tre metri.

Conclude pertanto, in via principale, per l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, per una riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo in parte fondato e può pertanto essere accolto, seppure nei ristretti limiti di cui al dispositivo.

La preliminare censura di genericità del provvedimento impugnato e della conseguente violazione dell’art. 44 C.G.S. è palesemente infondata.

In disparte la considerazione che di “procedimento sportivo” può tecnicamente parlarsi solo in presenza di un reclamo che lo introduca (che nella specie non c’è stato), laddove invece il Giudice Sportivo ha deliberato “senza udienza e con immediatezza” ai sensi dell’art. 65, lett. a), C.G.S., in ogni caso il provvedimento risulta sufficientemente motivato, tanto da avere consentito alla reclamante di svolgere le proprie puntuali difese nel merito.

In realtà la reclamante, lamentando l’incongruità della sanzione in assenza di comportamenti violenti del proprio allenatore ed in relazione alla più consona fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., dimostra di non essere a conoscenza delle recenti modifiche apportate a tale norma dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, per effetto delle quali la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara viene oggi punita con la sanzione minima della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara (lett. a) e della squalifica per n. 8 giornate effettive di gara se la condotta si risolve in un contatto fisico (lett. b). E’ dunque evidente che il Giudice Sportivo ha correttamente applicato proprio tale ultima disposizione, essendo incontestato ed anzi ammesso il contatto fisico tra il sig. Strano e l’Arbitro, evidentemente causato proprio dalle modalità “eccessive” della protesta, indipendentemente da intenti deliberatamente aggressivi.

Premesso dunque il minimo edittale di n. 8 giornate di squalifica per tale violazione, è agevole presumere che il Giudice Sportivo ha altresì ritenuto di sanzionare con la squalifica per n. 1 giornata di gara ciascuno dei due abusivi rientri in panchina dell’allenatore espulso.

A tale proposito, tuttavia, pur dovendosi sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’Assistente n. 1 ha precisato (con la fede privilegiata che deve riservarsi al suo rapporto, ex art. 61, comma 1, C.G.S.) che l’allenatore sarebbe rientrato “in panchina” (e dunque non già limitandosi a trattenere nei paraggi), dal relativo rapporto non è possibile evincere la sequenza temporale dei due episodi, sicché ben può ritenersi che tali episodi, seppure distinti, si siano realizzati in un unico contesto che, applicato l’istituto della continuazione, consente di sanzionare la violazione (peraltro non contraddistinta da ulteriori comportamenti irriguardosi) con la squalifica per una sola giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica a 9 (nove) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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