F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 260/CSA pubblicata del 28 Giugno 2023 – Città di Isernia San Leucio

Decisione/0004/CSA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0006/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 298/CSA/2022-2023 PST 0006/CSA/2022-2023, proposto dalla società Città di Isernia San Leucio in data 07.06.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 399 del 06.06.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.06.2023, il dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Città di Isernia San Leucio ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 900,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Città di Isernia S. Leucio / Agropoli (Campionato di Eccellenza) disputata il 4.6.2023.

Il provvedimento è così motivato: "per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, utilizzato un fumogeno nel settore loro riservato e, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di acqua piena che cadeva nelle immediate vicinanze della panchina avversaria".

Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: non vi sarebbe stato alcun lancio di bottiglie dalla tribuna, collocata a grande distanza dal campo di gioco; stando al referto, il commissario di campo avrebbe visto una piccola bottiglia finita a ridosso della panchina; in realtà, si sarebbe trattato di una bottiglia in dotazione alla squadra, che era stata violentemente colpita con un calcio da un componente della panchina in un momento di particolare tensione di gioco, senza conseguenze lesive per alcuno; quanto all’accensione del fumogeno, la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata, considerando che la società avrebbe comunque adottato tutti i necessari modelli di organizzazione idonei alla prevenzione dei comportamenti violenti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 16 giugno 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Nel merito, si legge nel referto di gara che “(…) Al 21’ del secondo tempo veniva lanciata in campo una bottiglietta d’acqua piena, finendo a ridosso della panchina ospite, senza conseguenze”.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la gravità del fatto sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto del commissario di campo.

Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone.

Ribadita la piena valenza probatoria del referto arbitrale, l’ammenda inflitta alla reclamante è stata correttamente quantificata dal Giudice Sportivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, quarto comma, C.G.S., che prevede, nei confronti della società non professionistiche, il minimo edittale di 500 euro per fatti violenti commessi dai propri sostenitori all’interno dell’impianto sportivo.

Per la restante parte, l’ammenda inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo è giustificata dalla piana applicazione di quanto stabilito dall’art. 25, terzo comma, C.G.S., ai cui sensi le società rispondono per l’introduzione o utilizzo di materiale pirotecnico negli impianti sportivi (cfr. CSA, sez. I, n. 167 del 2023).

Restano, viceversa, escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., non avendo la società reclamante provato di aver adottato misure di prevenzione dei comportamenti violenti all’interno dello stadio.

Sulla base di quanto precede, il reclamo è respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it